Nesso causale in sinistro con animale selvatico e onere del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 24068 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sinistro tra un veicolo e un animale selvatico il danneggiato è onerato della prova del fatto, della dinamica del sinistro e del nesso di causalità tra la presenza dell’animale e il danno subito. Solo una volta assolto tale onere operano le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 cod. civ., la cui pari efficacia impone di valutarne caso per caso il superamento da parte di chi ne è gravato, senza reciproca elisione. Ove il danneggiato sia anche conducente, egli deve allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, l’adozione di ogni opportuna cautela di guida e il carattere imprevedibile e irrazionale della condotta dell’animale, tale da rendere l’impatto comunque inevitabile. Non è configurabile violazione dell’art. 2697 cod. civ. quando il giudice non inverta l’onere probatorio, ma soltanto ritenga insufficiente la prova offerta dall’attore.

Il Fatto

Il ricorrente convenne in giudizio l’ente pubblico territoriale per il risarcimento dei danni riportati a seguito dell’impatto tra il proprio motoveicolo e un animale selvatico, asseritamente avvenuto in un Comune della provincia. Il Tribunale rigettò la domanda per mancanza di prova del sinistro, respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell’ente. La Corte d’appello confermò il rigetto, ribadendo l’assenza di elementi idonei a comprovare il nesso causale.

Il danneggiato propose quindi ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo la mancata applicazione dell’art. 2052 cod. civ. e dei relativi regimi probatori, nonché l’erronea lettura delle risultanze istruttorie. L’ente e la società cessionaria del ramo assicurativo resistettero con controricorso; l’originaria compagnia rimase intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Con riguardo al primo, rileva che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha escluso la concreta operatività dell’art. 2052 cod. civ. perché non era stata dimostrata l’esistenza stessa dell’evento dannoso riconducibile alla fauna selvatica. Il giudice di merito ha dunque applicato correttamente i principi consolidati in materia.

Quanto al regime probatorio, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nel concorso fra le presunzioni poste a carico del conducente e del proprietario dell’animale, le stesse hanno pari efficacia e vanno valutate senza reciproca elisione. Il danneggiato deve allegare che il danno sia stato causato da animale appartenente a specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato e provare la dinamica del sinistro, il nesso causale e l’appartenenza dell’animale alle specie tutelate dalla legge n. 157 del 1992. Se conducente, deve inoltre dimostrare l’esatta dinamica, l’adozione di ogni cautela di guida e l’inevitabilità dell’impatto.

La Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, restando invece la valutazione delle prove deducibile solo nei ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto, con accertamento in fatto insindacabile, che la prova richiesta al danneggiato non fosse stata fornita.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: esso mira a un nuovo sindacato sulle risultanze probatorie e sulle circostanze fattuali già vagliate dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente illustrato il proprio convincimento senza anomalie motivazionali. Non è ipotizzabile la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., deducibile solo ove il giudice dichiari di non osservare la regola o giudichi su prove non introdotte dalle parti. Analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ravvisabile solo quando il giudice disattenda il principio della libera valutazione in assenza di deroga normativa o valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime.

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è condannato ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.; nulla è disposto verso l’intimata. La Corte dà atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e dispone l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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