Termini della procedura accelerata e durata del trattenimento dello straniero richiedente asilo (Cass. civ. Sez. I n. 24124 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei termini previsti dall’art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008 per la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale non comporta la decadenza del trattenimento, restando i termini massimi dello stesso regolati dall’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, per segmenti e complessivamente. Il lasso temporale intercorrente tra la presentazione della domanda e la trasmissione degli atti alla Commissione territoriale è sindacabile dal giudice del merito non già alla stregua del parametro della procedura accelerata, bensì in forza del principio di funzionalità del periodo rispetto all’esame adeguato della domanda, entro il limite massimo consentito per il trattenimento. I termini massimi del trattenimento del richiedente asilo sono perentori, ma quelli della procedura accelerata non incidono sulla disciplina del trattenimento; la loro inosservanza può giustificare, semmai, la sospensione automatica del provvedimento di diniego poi impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, giungeva in Italia via mare ed era sottoposto a controllo; trasferito presso un hotspot, riceveva la notifica del decreto di respingimento e del contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove era condotto. Il Questore chiedeva e otteneva la convalida dal Giudice di Pace. In sede di convalida il ricorrente manifestava la volontà di richiedere la protezione internazionale e, pochi giorni dopo, formalizzava la domanda; la Questura adottava un nuovo decreto di trattenimento, ritenendo la domanda esclusivamente strumentale, e il Tribunale convalidava.
Respinta la domanda dalla Commissione territoriale, il ricorrente proponeva ricorso con istanza di sospensione ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, accolta dal Tribunale. Su richiesta della Questura, il Tribunale disponeva la prima proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015. Avverso tale proroga il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La controversia è disciplinata dalla normativa previgente alle modifiche del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 27, comma 3, e 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, sostenendo che il ritardo della P.A. nell’avvio e nella definizione della procedura accelerata, senza comunicazione del ritardo, avrebbe dovuto imporre la cessazione della misura.
La Corte ritiene il motivo infondato. L’art. 28 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, prevede che la Questura trasmetta senza ritardo la documentazione alla Commissione territoriale, che procede all’audizione entro sette giorni e decide nei due successivi. Il comma 5 consente il superamento dei termini ove necessario per un esame adeguato e completo, fatti salvi i termini massimi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis, ridotti a un terzo. I termini della procedura accelerata, però, non sono il parametro per la durata del trattenimento, regolata dall’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, ai commi 6, 7 e 8.
Secondo l’orientamento richiamato — Cass., Sez. I, n. 32767 del 16/12/2024, ordinanza n. 14 del 02/01/2024, ordinanza n. 9042 del 30/03/2023 — quando l’Amministrazione ritenga strumentale la domanda e disponga un nuovo trattenimento ai sensi dell’art. 6 citato, i termini massimi dello stesso sono quelli previsti dallo stesso articolo, mentre il superamento dei termini della procedura accelerata non comporta decadenza, ma la sospensione automatica del provvedimento di diniego poi impugnato, fermo il sindacato sull’inerzia colpevole.
Con Cass., Sez. I, n. 36522 del 29/12/2023, la Corte ribadisce che il lasso di tempo tra domanda e trasmissione degli atti alla Commissione è sindacabile solo in funzione del principio di funzionalità rispetto all’esame della domanda e dell’assenza di inerzia, entro il perimetro massimo dell’art. 6, commi 6, 7 e 8. Sul piano convenzionale, l’art. 9 direttiva 2013/33/UE impone il periodo più breve possibile, ma non fissa un termine massimo predeterminato. L’art. 13 Cost. vincola il legislatore nazionale a riserva di legge e controllo giurisdizionale, con convalida entro 96 ore complessive; i termini massimi sono perentori, ma la loro modulazione opera secondo la disciplina richiamata.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valutato la concreta situazione ed escluso un ritardo significativo, valorizzando il numero elevato di domande presentate simultaneamente con accertamento di fatto insindacabile in legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura, pur deducendo violazione di norme di diritto, si sostanzia in una generica contestazione della valutazione di fatto operata dal giudice del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese, essendo le parti intimate rimaste tali, e senza applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimento esente.
Nota della Redazione
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