Inammissibile il ricorso avverso la convalida del trattenimento al CPR (Cass. civ. Sez. I n. 24121 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il ricorso per cassazione è rimedio a critica vincolata. Il motivo che denunci la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve indicare le norme di cui si lamenta la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato, che va espressamente richiamato, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone inoltre di allegare la deduzione del tema al giudice di merito e il concreto pregiudizio subito. Nel merito, l’autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità del trattenimento e rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto, ma l’interessato è gravato dall’onere di documentare le proprie deduzioni sull’illegittimità della misura e dei provvedimenti presupposti.
Il Fatto
Il Questore disponeva il trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, chiedendone la convalida al Giudice di pace. All’udienza del 17/03/2025 il difensore di fiducia faceva pervenire a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia all’incarico; il giudizio proseguiva con il difensore d’ufficio, che si rimetteva. Il ricorrente dichiarava di essere munito di passaporto valido e di volere essere rimpatriato.
Con provvedimento allegato a verbale e letto alle parti, il Giudice di pace convalidava il trattenimento per il tempo necessario all’esecuzione dell’espulsione, ritenendo di dover acquisire il nulla osta dell’autorità giudiziaria, essendo lo straniero sottoposto a procedimento penale, e di attendere la disponibilità di vettori. Il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’intimato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 142 del 2015, in relazione all’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e agli artt. 3, 13, 25 e 111 Cost., per la riduzione a cinque giorni del termine di ricorso, la sottrazione di competenza alle sezioni civili e il richiamo ai motivi dell’art. 606 cod. proc. pen. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza è svolta in modo ipotetico e astratto, non contiene alcun riferimento alla statuizione impugnata, non illustra la pregressa proposizione del tema al giudice di merito né il pregiudizio concreto.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, investono il mancato accesso agli atti da parte del difensore di fiducia e la dedotta carenza di motivazione sulla legittimità dei provvedimenti presupposti. La Corte richiama il principio per cui il giudice deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità del trattenimento, rilevando d’ufficio eventuali violazioni, mentre all’amministrazione spetta fornire gli elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva e all’interessato documentare le proprie deduzioni, con obbligo di approfondimento istruttorio del giudice a fronte di opposizioni circostanziate (Cass. n. 1483/2025).
Nel caso concreto, tuttavia, le censure non superano il vaglio dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La deduzione del difensore non è supportata dall’allegazione dell’atto di nomina già nel grado di merito: il ricorrente era difeso da altro avvocato, che dopo la comunicazione dell’udienza ha rinunciato al mandato, mentre all’udienza ha presenziato il difensore d’ufficio, che nulla ha eccepito e si è rimesso alla decisione.
Quanto al dedotto deposito del provvedimento di convalida prima dell’udienza, il ricorrente non ha allegato un atto di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 cod. proc. civ., idoneo a contrastare il verbale, ove si legge che il provvedimento è stato allegato e letto insieme al verbale. Il terzo motivo contiene affermazioni di principio generiche, non riferite a circostanze specifiche già sottoposte al giudice di merito. Il ricorso è dunque inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva dell’intimato.
Nota della Redazione
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