Appalto labour intensive, autonoma organizzazione dell’appaltatore e insindacabilità del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15410 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi, la distinzione tra appalto c.d. pesante e appalto c.d. leggero o labour intensive rileva essenzialmente sul piano probatorio e non esonera l’interprete dall’accertare la genuinità del contratto. La genuinità dell’appalto, anche in quelli leggeri, presuppone l’autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore e l’assunzione del relativo rischio d’impresa, quali elementi richiesti dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 e dall’art. 1655 cod. civ. L’utilizzo, da parte dell’appaltatore, di mezzi e attrezzature messi a disposizione dal committente non costituisce indizio decisivo di illiceità, ove permanga l’apporto organizzativo dell’appaltatore e il compimento dell’opera non richieda attrezzature o macchinari notevoli. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di norme di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta alle dipendenze di una cooperativa sociale, ha svolto mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani, in forza di un contratto d’appalto stipulato tra la cooperativa e l’azienda sanitaria committente. La lavoratrice ha agito in giudizio nei confronti dell’azienda sanitaria per ottenere il risarcimento del danno, previo accertamento della non genuinità dell’appalto e della conseguente illegittima somministrazione di manodopera.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda condannando l’azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive in applicazione del CCNL del comparto sanità pubblica. La Corte d’Appello, in primo grado di rinvio, aveva riformato la decisione; quella sentenza è stata cassata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa. Riassunto il processo e integrato il contraddittorio, la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado. Contro tale pronuncia l’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 20 del medesimo decreto e dell’art. 1655 cod. civ., contestando al giudice del rinvio di avere qualificato l’appalto come appalto c.d. pesante e di avere tratto da tale errata qualificazione la conclusione dell’illegittima somministrazione di manodopera.
La Corte rileva che la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, tende in realtà a una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito, non consentita in sede di legittimità. Il giudice del rinvio, all’esito di una minuziosa disamina del materiale istruttorio, ha ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa, che deve caratterizzare tutti gli appalti genuini.
Il principio è corretto e conforme alla giurisprudenza della Corte. La distinzione tra appalto pesante e leggero rileva essenzialmente al fine di escludere che, nell’appalto c.d. leggero, l’utilizzo di mezzi e attrezzature del committente sia indizio decisivo di illiceità, purché sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, quale quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al risultato dell’appalto (Cass. n. 31128/2021; Cass. n. 22989/2020 e 21413/2019, nonché Cass. n. 10012/2024). L’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 richiama la permanenza in capo all’appaltatore del potere direttivo e organizzativo e l’assunzione del rischio d’impresa.
La Corte esclude che alcun limite alla cognizione del giudice del rinvio potesse derivare dal diverso esito dell’accertamento nel precedente grado d’appello: quella sentenza era stata cassata per difetto di integrità del contraddittorio, con nullità che imponeva la totale rinnovazione del giudizio di secondo grado. Né sussiste contrasto con la sentenza di questa Corte n. 24572/2022, resa sul medesimo contratto d’appalto, poiché in quella pronuncia furono applicati i medesimi principi e il diverso esito finale dipese dalla difformità degli accertamenti di fatto e dal tipo di censure proposte.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore della lavoratrice e compensazione nei confronti della cooperativa, che non può essere considerata parte vittoriosa né soccombente. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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