Registro e rivalsa del fideiussore: tassazione proporzionale e alternatività IVA (Cass. civ. Sez. V n. 24312 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna del fideiussore, che abbia tenuto indenne il creditore, al regresso verso il debitore principale trae titolo dalla polizza fideiussoria e non dal contratto di appalto: si tratta di titolo fiscalmente autonomo, estraneo al campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972. Ne deriva che l’imposta di registro sulla sentenza va applicata in misura proporzionale e non in misura fissa, non operando la regola di alternatività IVA-registro invocata dalla parte contribuente. L’eventuale error in iudicando della Commissione tributaria regionale in ordine al criterio di tassazione non impedisce alla Corte di cassazione di correggere la motivazione in diritto, restando ferma la correttezza della decisione, quando la soluzione adottata trova fondamento proprio nel titolo della pretesa azionata.
Il Fatto
Una società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello in materia di imposta di registro. All’origine della vicenda vi è una sentenza del Tribunale che reca due statuizioni di condanna di identico importo: la prima del committente nei confronti del Comune, la seconda della società appaltatrice, garantita, in favore della ricorrente.
La società ricorrente sostiene che l’operazione oggetto della sentenza sarebbe soggetta ad IVA e che, per l’effetto, l’imposta di registro andrebbe applicata in misura fissa, in forza della regola di alternatività IVA-registro. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, integrato da memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’unico motivo di ricorso, con il quale la società deduce la violazione degli art. 5 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 8 della tariffa allegata al medesimo decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il quadro fattuale è, per la Corte, pacifico e risulta dalle stesse decisioni di merito: la seconda condanna deriva dall’esercizio del diritto di rivalsa del fideiussore nei confronti del debitore principale.
È proprio questa qualificazione a segnare il percorso argomentativo. La seconda condanna, in quanto espressione del regresso del fideiussore, non è soggetta ad IVA, esattamente come la prima. La Corte richiama sul punto un proprio precedente, reso in una controversia che vedeva coinvolta la medesima ricorrente, e la successiva Sez. V n. 22855 del 2024.
Su questa base il Collegio affronta il profilo della tassazione. Quand’anche si ritenga che la Commissione tributaria regionale abbia errato nel ritenere la sentenza tassabile in misura proporzionale a prescindere dal titolo, tale affermazione può essere corretta in diritto, ferma restando la correttezza della decisione. La tassazione proporzionale discende, in realtà, proprio dal titolo, poiché la sentenza ha condannato il garante a tenere indenne il garantito in forza della polizza fideiussoria.
Il ragionamento si chiude sul carattere autonomo di quel titolo: la polizza è fiscalmente distinta rispetto all’appalto e, a differenza di questo, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, ricorrendone i presupposti di legge.
Nota della Redazione
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