Illegittima iscrizione ipotecaria e danni: no al riesame delle prove in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 24313 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le censure con cui si contesta la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, ove la motivazione sia adeguata e non meramente apparente, non sono sindacabili in sede di legittimità e sono inammissibili. Non integra travisamento della prova, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la contestazione della sola riconducibilità logica dell’informazione probatoria al fatto da provare. Il motivo di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se deduce che il giudice abbia disatteso una regola di valutazione o attribuito alla prova un valore diverso da quello legale. La censura di omesso esame di fatto decisivo resta esclusa, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in presenza di doppia decisione conforme.

Il Fatto

Una società ha agito nei confronti dell’agente della riscossione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittima iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile di sua proprietà. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, condannando l’ente al risarcimento dei danni patrimoniali, liquidati in via equitativa in € 5.000,00, oltre accessori.

La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’ente. La società ricorre per cassazione con sei motivi, mentre l’ente propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, che contesta la stessa illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e assume valore logicamente pregiudiziale rispetto ai motivi sul danno. Il motivo è inammissibile: le censure investono accertamenti di fatto fondati su adeguata motivazione, e non è dedotta una svista sul fatto probatorio, contestandosi al più il processo di verifica logica della sua riconducibilità al fatto da provare, fuori dai presupposti dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., secondo Cass., Sez. U., n. 5792 del 2024.

Quanto ai primi quattro motivi del ricorso principale, la Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili. La società contesta la valutazione delle prove, sostenendo che gli elementi istruttori dimostravano danni superiori all’importo liquidato. La Corte territoriale, come il Tribunale, ha ritenuto non sufficientemente provati i danni non patrimoniali e, quanto ai danni patrimoniali, ha escluso il nesso di causa tra l’iscrizione illegittima e l’impossibilità di vendita, riconoscendo solo una generica difficoltà di commercializzazione, liquidata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

La Corte ribadisce che le censure di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili in caso di doppia decisione conforme nel merito, sussistente nella specie. La stessa deduzione di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non è più prevista come motivo ammissibile nella formulazione attualmente vigente. La motivazione non è meramente apparente né insanabilmente contraddittoria, onde è infondata anche la censura di violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.

Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. difettano della necessaria specificità, secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza (Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016; Sez. III, n. 11892 del 2016; Cass., Sez. U., n. 1785 del 2018; Cass., Sez. U., n. 20867 del 2020). Le doglianze si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Il quinto motivo, relativo alla statuizione sull’art. 96 c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità, non essendo richiamati in modo puntuale gli atti sui quali si fondano le censure, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il sesto motivo, sull’art. 96, comma 3, c.p.c., è infondato: la responsabilità processuale aggravata risulta implicitamente esclusa, ed è assorbente il rilievo che l’esito del giudizio e le ragioni delle difese dell’ente escludono in radice i presupposti della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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