Responsabilità da custodia del canale e giudicato implicito sulla proprietà (Cass. civ. Sez. III n. 7926 del 23.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ove la sentenza di appello sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata. Il motivo con cui si denuncia per la prima volta in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è parimenti inammissibile quando sul punto si sia formato il giudicato implicito, formatosi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito e le parti non abbiano contestato la sentenza sotto tale profilo. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti e delle prove.
Il Fatto
Con sentenza depositata il 18 maggio 2021 la Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dalla danneggiata e riformando la decisione di primo grado, ha condannato il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al risarcimento dei danni subiti dalla predetta in conseguenza dell’esondazione del Canale Rio San Tommaso, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2005, a seguito della quale il fabbricato di proprietà della danneggiata e le cose in esso contenute erano rimasti danneggiati.
La corte territoriale, rilevato il carattere incontestato della proprietà del canale in capo al Consorzio, ha inquadrato la vicenda nell’art. 2051 cod. civ., riconoscendo la responsabilità risarcitoria del custode, non essendo stato provato né il caso fortuito né una responsabilità della danneggiata nell’edificazione. Avverso tale pronuncia il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta i tre motivi. Con il primo il Consorzio censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e delle disposizioni in materia di bonifica e tutela idraulica, sostenendo di non essere passivamente legittimato, dovendosi ricondurre la responsabilità alla Regione Campania in ragione della natura demaniale del corso d’acqua. Il motivo è inammissibile.
La Corte osserva come tra le giustificazioni della decisione impugnata figuri l’espresso riferimento al carattere incontestato della proprietà del canale in capo al consorzio ricorrente. Si tratta di un’autonoma ratio decidendi, su cui la corte territoriale ha costruito l’argomentazione fondata sull’art. 2051 cod. civ., che il consorzio non ha contestato in questa sede. Richiamando il consolidato insegnamento di legittimità, il Collegio ribadisce che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, che in nessun caso potrebbe condurre all’annullamento.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la riconducibilità dell’esondazione a opere strutturali e tubazioni inadeguate e deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Corte disattende preliminarmente tale doglianza, trattandosi di questione non più controvertibile per il giudicato implicito formatosi sul punto, per non essere il giudice d’appello stato investito della questione a seguito della pronuncia di merito del primo giudice. Nel resto la censura è inammissibile, risolvendosi in una rilettura nel merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso accertamento del mancato rispetto, da parte della danneggiata, delle distanze di legge tra il fabbricato e il corso d’acqua. Il motivo è infondato: la corte territoriale ha correttamente affermato che l’onere di provare l’eventuale costruzione a distanza inferiore ai limiti legali grava sul consorzio danneggiante, trattandosi di circostanze atte a identificare elementi impeditivi o modificativi del diritto al risarcimento, avendo la danneggiata esaurito i propri oneri probatori con la prova della proprietà del bene in capo al consorzio e della derivazione causale dei danni.
Nota della Redazione
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