Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. VI n. 24442 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo ovvero la falsa applicazione di norme di diritto, non indichi le norme asseritamente violate, non ne illustri il contenuto precettivo e non lo raffronti con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Il ricorrente deve prospettare argomentazioni intelligibili ed esaurienti, idonee a dimostrare il contrasto tra la decisione censurata e il precetto normativo o l’interpretazione giurisprudenziale dello stesso. Non può essere demandato alla Corte di cassazione un compito esplorativo officioso volto a individuare la norma violata o i passaggi della sentenza in contrasto con essa.

Il Fatto

Un lavoratore ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere l’accertamento di quarant’anni di anzianità contributiva, conseguente al riscatto degli anni di laurea, l’inclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso nella base di calcolo della pensione di anzianità e il risarcimento del danno alla professionalità.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando che non era stata provata la presentazione della domanda di riscatto e che il periodo di preavviso si collocava dopo la decorrenza della pensione, con conseguente applicabilità della disciplina dei supplementi di pensione, subordinati a una preventiva domanda mai presentata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo complesso, illustrato da memoria; l’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità fondata sull’assenza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata. La mancanza di firma non inficia il ricorso ove l’originale rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione della sottoscrizione della parte, come affermato da Cass., sez. lav., n. 10775 del 2020.

Accoglie invece l’ulteriore eccezione d’inammissibilità relativa all’articolazione delle censure. Quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado, né ha dimostrato la loro difformità, unica condizione che renderebbe ammissibile la censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., superando la preclusione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.

La censura, inoltre, mirerebbe a sovvertire una doppia conforme sollecitando un riesame degli elementi di fatto, in contrasto con il principio per cui non è consentito contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione delle risultanze processuali (Cass., sez. II, n. 20553 del 2021).

Anche la doglianza rubricata come falsa applicazione di norme di diritto non soddisfa l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le norme violate, esaminarne il contenuto e raffrontarlo con la sentenza impugnata, che è tenuto a richiamare espressamente (Cass., Sez. Un., n. 23745 del 2020; Cass., sez. I, n. 16700 del 2020). La Corte di merito aveva applicato l’art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, valorizzando il collocamento del preavviso in un periodo successivo alla decorrenza della pensione e l’accredito dei contributi dopo la cessazione del rapporto. Il ricorso non oppone argomenti esaustivi a tali rilievi, limitandosi a evocare una pretesa frode dell’Istituto, profilo estraneo al vizio dedotto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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