Previdenza forense: rivalutazione redditi e contribuzione effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24443 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, co. 4, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. L’art. 27, co. 4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo la sua entrata in vigore. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 legge n. 576/1980, sono però soltanto quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore al dovuto, con corrispondente minor contribuzione, la pensione va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, e non secondo quello maggiore dovuto.

Il Fatto

Gli eredi di un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense hanno convenuto in giudizio l’ente previdenziale, contestando la misura della pensione di vecchiaia liquidata. La Cassa aveva applicato ai redditi utili per la determinazione del tetto pensionabile il coefficiente di rivalutazione del 18,7%, con decorrenza dal 1.1.1983, laddove secondo i ricorrenti i redditi andavano rivalutati dal 1980 sulla base degli indici del periodo 1979/1980, nella misura del 21,1%.

Il Tribunale e, in appello, la Corte d’appello di Milano hanno accolto la domanda, ritenendo che il sistema di adeguamento dell’art. 16 legge n. 576/1980 operasse anche nei confronti di chi, al momento dell’adeguamento, non fruiva ancora della pensione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la Cassa censurava l’applicazione del coefficiente del 21,1% e la decorrenza della rivalutazione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la rivalutazione dei redditi opera in conformità all’art. 27, co. 4, cioè secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge, il 1980, sulla base della variazione ISTAT registrata nel 1979.

Il collegio ha precisato che tale lettura poggia sul rilievo delle Sezioni Unite n. 7281/2004, per cui l’art. 27, co. 4 è norma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore della legge, ma anche a quelle liquidate dopo. La circostanza che la legge si applichi alle pensioni maturate dal 1° gennaio 1982 non toglie che, ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi operi previa rivalutazione degli stessi a partire dal 1980.

La Corte ha poi distinto la tematica della rivalutazione dei redditi da quella della rivalutazione delle pensioni: le Sezioni Unite, assumendo a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980, hanno riguardato la seconda, non la prima. Il d.m. 30.9.82, adottato su delibera della Cassa, ha valore meramente ricognitivo e, trattandosi di atto regolamentare, può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha affermato che la rivalutazione è parte integrante del reddito e incide sul quantum contributivo, sicché, essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato in misura inferiore, sussiste una violazione dell’obbligazione contributiva. Non operando, nella previdenza forense, il principio di automaticità delle prestazioni, il reddito da considerare ai fini pensionistici è solo quello su cui i contributi sono stati effettivamente versati. La prescrizione maturata non attribuisce il diritto alla prestazione maggiorata nel quantum.

Nota della Redazione

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