Mancata produzione del CCNL e poteri officiosi ex art. 421 c.p.c.; motivazione apparente sul rigetto della domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8977 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo di diritto comune, in quanto espressione dell’autonomia privata, deve essere prodotto in giudizio dalla parte che lo invoca, atteso che la relativa disciplina rientra tra i fatti che la parte ha l’onere di allegare. Tale principio è temperato in relazione al comportamento della parte convenuta: l’inosservanza dell’onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l’esistenza o il contenuto del contratto medesimo, non già quando la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto. In tale evenienza il giudice ha il potere-dovere di provvedere anche d’ufficio ex art. 421 c.p.c. all’acquisizione e alla valutazione del contratto collettivo. Costituisce vizio di motivazione apparente, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza che non renda percepibili le ragioni della decisione, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una società e una lavoratrice, con mansioni di responsabile/gerente del punto vendita, riconoscendo il diritto all’inquadramento nel 1° livello del CCNL Commercio e condannando la società al pagamento di differenze retributive. La Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame concernente la mancata produzione del CCNL, ritenendo che il Tribunale potesse acquisirlo attivando i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., e ha respinto la domanda riconvenzionale della società, condizionata al riconoscimento del superiore inquadramento, volta a escludere il diritto ai compensi per lavoro straordinario e all’indennità di cassa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., affermando che la domanda di inquadramento avrebbe dovuto essere rigettata per mancata produzione del CCNL. Il motivo è stato ritenuto infondato.
La Corte ha ricordato che, sebbene il contratto collettivo non rientri tra le norme di diretta conoscenza del giudice e debba essere prodotto dalla parte che lo invoca, tale principio subisce un temperamento quando la parte convenuta non contesti l’esistenza o il contenuto del contratto, limitandosi a negarne l’applicabilità. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 11353 del 2004 sul contemperamento tra principio dispositivo e ricerca della verità materiale, la Corte ha confermato che il giudice può acquisire d’ufficio il contratto collettivo, anche onerando la parte ricorrente della relativa produzione, come già affermato da Cass. n. 22907/2024 e Cass. n. 6135/2024.
Il secondo motivo di ricorso denunciava invece la nullità della sentenza per motivazione solo apparente o perplessa in merito al rigetto della domanda riconvenzionale condizionata della società. richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 e delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Cassazione ha precisato che la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, come ribadito da Cass. n. 13248/2020. Nella specie, la Corte di merito aveva riconosciuto la natura direttiva delle mansioni svolte dalla lavoratrice, ma non aveva reso percepibile il percorso logico per il quale, pur attribuendo il ruolo direttivo, ha ritenuto comunque dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario e l’indennità di cassa, che la società assumeva non dovute in relazione al livello riconosciuto.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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