Permessi retribuiti amministratori locali e natura privata del datore Poste Italiane (Cass. civ. Sez. I n. 24483 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permessi retribuiti per l’esercizio di funzioni elettive presso gli enti locali, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. di detti permessi devono essere rimborsati a tale società, secondo le modalità di cui all’art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000, poiché si tratta di datore di lavoro privato. La trasformazione dell’ente in società per azioni a partecipazione pubblica non ha modificato la natura privatistica del rapporto di lavoro. La nozione eurounitaria di organismo di diritto pubblico comporta soltanto l’applicabilità della disciplina del settore pubblico allargato in materia di appalti e controlli, ma non l’attribuzione di personalità giuridica pubblica. Il rimborso è dovuto all’ente presso cui il lavoratore esercita le funzioni elettive.
Il Fatto
La società ha convenuto in giudizio il Comune davanti al Tribunale di Alessandria, chiedendo il rimborso dei permessi retribuiti corrisposti a un proprio dipendente che, negli anni 2010 e 2011, aveva rivestito la carica di Sindaco, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.
La domanda si fondava sull’art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000, che pone gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici a carico dell’ente presso cui il lavoratore esercita le funzioni pubbliche. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune al rimborso. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione, ritenendo applicabile la norma nei confronti della società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che la società dovesse qualificarsi come ente pubblico, sia pure di diritto speciale, ovvero come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Il Collegio ha ricostruito la ratio della norma: tutelare l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive senza che il relativo onere ricada sui datori di lavoro, privati o enti pubblici economici, restando a carico delle risorse pubbliche dell’ente che beneficia di tali funzioni. Ha poi ripercorso l’evoluzione normativa del rapporto di lavoro, culminata nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, che esclude espressamente gli enti pubblici economici e non menziona le società di capitali a partecipazione pubblica. Ne deriva che il dipendente della società è dipendente di un datore di lavoro privato.
La Corte ha richiamato il passaggio da amministrazione autonoma dello Stato a ente pubblico economico, disposto dal d.l. n. 487 del 1993, conv. con modif. in l. n. 71 del 1994, e la successiva trasformazione in società per azioni. Già Cass., Sez. L, n. 17764 del 2006 aveva affermato che quel rapporto è divenuto di diritto privato e contrattualizzato. La trasformazione in società a partecipazione pubblica, pur soggetta a disciplina particolare, non ha ulteriormente modificato la natura privatistica del rapporto.
Quanto alla nozione di organismo di diritto pubblico, di matrice eurounitaria, essa comporta soltanto l’applicabilità della disciplina del settore pubblico allargato in materia di appalti, controlli ed evidenza pubblica, ma non l’attribuzione di personalità giuridica pubblica, come chiarito da Cass., Sez. U, n. 10244 del 2021 e da Cass., Sez. U, n. 1779 del 2022. Nella stessa linea si colloca Cass., Sez. I, n. 11265 del 2020, che, in tema di società in house, ha posto gli oneri dei permessi a carico dell’ente locale socio, valorizzando la distinzione tra società partecipata e socio pubblico e la separazione dei patrimoni.
Il secondo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile, sostanziandosi in doglianze di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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