Cessazione materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. I n. 28930 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che dichiari la cessazione della materia del contendere deve provvedere sulle spese applicando il principio della soccombenza virtuale. A tal fine è tenuto a deliberare il fondamento della domanda, stabilendo se essa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove il contrasto non fosse venuto meno. La circostanza che permanga una conflittualità sulle spese non impedisce la declaratoria officiosa di cessazione. Il generico richiamo al principio di causalità non assolve l’obbligo imposto dall’art. 91 c.p.c.: per individuare chi ha dato causa alla lite occorre comunque delibare il merito della controversia.

Il Fatto

Una società proponeva impugnazione per nullità di due lodi arbitrali, uno non definitivo e l’altro definitivo. Nel corso del giudizio di appello la società notificava alle controparti un atto di rinuncia agli atti e alle domande, con l’inciso “a spese compensate”. Alcune controparti accettavano la rinuncia; altre no.

La Corte d’appello dichiarava estinto il giudizio quanto al primo rapporto processuale, per intervenuta accettazione, con integrale compensazione delle spese. Quanto agli altri convenuti, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava la società al rimborso delle spese, valorizzando il criterio di causalità. La società ricorreva per cassazione, dolendosi tra l’altro della condanna alle spese nonostante la declaratoria di cessazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono gli effetti di una precedente ordinanza resa in sede di regolamento di competenza. La ricorrente sosteneva che su quella pronuncia si fosse formato un giudicato sul significato della rinuncia. Il rilievo è infondato: le due decisioni riguardano rinunce diverse, rese in giudizi distinti. Manca il presupposto dell’identità dei rapporti controversi, pur a fronte della sovrapponibilità del testo dei due atti. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è fuori bersaglio, perché il giudice di merito ha scrutinato le richieste respingendole motivatamente; parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 2909 c.c.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. In tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo, riservato al giudice di merito, ma solo il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza della motivazione. La parte che denunci un errore di diritto deve specificare i canoni violati e il punto in cui il giudice se ne è discostato: nella specie la ricorrente non indica alcun criterio ermeneutico, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dell’atto di rinuncia.

È invece fondato il quarto motivo. La Corte ribadisce che il giudice può dare atto d’ufficio della cessazione della materia del contendere in qualsiasi stato e grado, se ne riscontri i presupposti. La perdurante conflittualità sulle spese non osta. Sulle stesse si provvede secondo la soccombenza virtuale: il giudice del merito deve deliberare se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata, con apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica o giuridicamente erronea.

Nella specie la Corte territoriale ha omesso del tutto l’analisi della soccombenza virtuale. Il generico riferimento al principio di causalità non soddisfa l’art. 91 c.p.c.: per stabilire chi ha dato causa alla lite non si può prescindere dalla delibazione del merito, verificando se la domanda, come proposta, dovesse o no essere accolta. La sentenza è quindi cassata limitatamente al quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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