Proposta ex art. 380-bis e incompatibilità del relatore; ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 10602 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione accelerata disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c. può far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ed esserne nominato relatore, senza che si configuri incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., poiché la proposta non rivela funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva, non costituendo la decisione in camera di consiglio una fase autonoma di riesame. Il motivo con cui si denuncia un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale è inammissibile ove non specifichi i canoni concretamente violati e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato, non potendosi risolvere nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. La questione concernente la violazione dell’art. 1127 c.c., non affrontata dalla sentenza impugnata e non dedotta con indicazione dell’atto e del momento processuale, è nuova e quindi inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
I ricorrenti evocavano in giudizio il convenuto davanti al Tribunale di Palermo per ottenere la dichiarazione della loro esclusiva proprietà di un’area soprastante un fabbricato e la condanna al rilascio, previa riduzione in pristino. Il convenuto resisteva e chiamava in causa la propria dante causa, che eccepiva la prescrizione del diritto di superficie e l’usucapione del manufatto.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale e quella di garanzia. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, riformava la decisione di primo grado rigettando entrambe le domande. I ricorrenti propongono un unico motivo di cassazione; la controricorrente resiste con controricorso, mentre l’intimato non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta la questione di incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata. Richiamando Sezioni Unite n. 9611 del 2024, il Collegio afferma che la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non integra una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non è fase autonoma di riesame o controllo. Ne deriva che non sussistono le condizioni degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.
Quanto all’unico motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 954, 1127, 1362 e 1363 c.c., contestando l’interpretazione data dalla Corte distrettuale al contratto di compravendita: secondo il giudice del merito la proiezione verticale della proprietà non costituisce bene autonomo, donde la qualificazione del diritto come diritto di superficie ex art. 952 c.c., estintosi per non uso ventennale ai sensi dell’art. 954 c.c.
Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che chi denuncia un errore nell’interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni concretamente violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi in una contrapposizione tra interpretazioni. Quando di una clausola sono possibili più letture, non è consentito dolersi del fatto che sia stata privilegiata quella diversa da quella prospettata (richiamate Sez. III n. 28319 del 2017, Sez. I n. 16987 del 2018, Sez. III n. 24539 del 2009, Sez. L n. 25728 del 2013). I ricorrenti criticano il risultato dell’ermeneutica, non il procedimento logico seguito.
Il Collegio ricorda poi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. I n. 3340 del 2019; Sez. I n. 24155 del 2017). Nel caso di specie ricorre la seconda ipotesi.
La questione relativa alla violazione dell’art. 1127 c.c. non è affrontata dalla sentenza impugnata e i ricorrenti non indicano in quale atto e con quale strumento processuale l’avrebbero introdotta: è pertanto nuova e ulteriormente inammissibile (richiamata Sez. VI-1 n. 15430 del 2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e, in conformità alla proposta, all’applicazione degli artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., avendo l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codificato un’ipotesi normativa di abuso del processo (Sezioni Unite n. 27433 del 2023).
Nota della Redazione
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