Inammissibile il ricorso che censura il motivato giudizio di irrilevanza delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 24554 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’ammissione dei mezzi di prova è riservato al giudice del merito: il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice rilevi preclusioni o decadenze insussistenti, oppure affermi l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza rispetto al tema controverso e al compendio delle prove. È invece inammissibile la critica rivolta al motivato giudizio di irrilevanza, fondata sull’assunto — uguale e contrario a quello del giudice — dell’idoneità dimostrativa delle prove proposte. La consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio e non vera prova, è sottratta alla disponibilità delle parti: il diniego, se motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il condominio confinante per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati alle piante di sua proprietà durante una potatura eseguita da un’impresa terza, che aveva interessato anche l’area di sua pertinenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, accogliendo il motivo di nullità per emissione ante tempus della sentenza di primo grado, nel merito aveva confermato il rigetto, reputando non provati i danni lamentati.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo l’omissione di motivazione e, in via subordinata, la violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. per mancata ammissione dei capitoli testimoniali. Il condominio si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato i motivi manifestamente inammissibili. Quanto al dedotto vizio motivazionale, ha ricordato che esso è denunciabile per cassazione solo quando l’anomalia si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Nella specie, la Corte territoriale ha offerto una motivazione articolata, coerente e perspicua, che esclude le gravi lacune — totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà — che sole consentono il sindacato di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, n. 8054/2014 e n. 22232/2016.
La Corte ha poi escluso che trovi applicazione il principio — invocato dal ricorrente — secondo cui cade in contraddizione il giudice che rigetta la domanda per difetto di prova senza ammettere i mezzi istruttori offerti dall’attore. Tale principio, già enunciato dalle Sezioni Unite n. 789/1963, postula il carattere immotivato del diniego; nella specie, invece, il giudice d’appello ha enunciato le ragioni dell’irrilevanza, rilevando che i testimoni avrebbero potuto dimostrare solo la richiesta di potatura, non il danneggiamento della vegetazione confinante.
Trova dunque applicazione il diverso principio — ribadito dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, Sez. III ord. n. 30810/2023, Sez. VI-1 ord. n. 16214/2019 — per cui resta inammissibile la critica al motivato giudizio di rilevanza formulata sull’assunto opposto a quello del giudice del merito. Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha ribadito che si tratta di mezzo istruttorio affidato al prudente apprezzamento del giudice, il cui diniego, se debitamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di euro 500,00 alla Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma, oltre all’obbligo del versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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