Ingiustificato arricchimento verso la P.A.: onere probatorio a carico dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. III n. 14735 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione, l’attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell’amministrazione. Spetta invece a quest’ultima l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. È quindi erronea l’affermazione del giudice di merito secondo cui sarebbe necessario il riconoscimento dell’utilitas da parte della pubblica amministrazione. L’arricchimento assume connotazione strettamente oggettiva, senza che l’ente possa opporre il mancato riconoscimento della prestazione.

Il Fatto

Alcuni professionisti componenti una commissione di collaudo in corso d’opera per lavori di disinquinamento avevano agito nei confronti della Regione Calabria e dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale, chiedendo il pagamento del saldo del compenso loro spettante per la prestazione resa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per assenza di prova del riconoscimento dell’utilitas da parte dell’amministrazione e dell’impoverimento dei professionisti; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, pur riconoscendo la legittimazione passiva della Regione.

I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. La Regione ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla propria legittimazione passiva. La questione centrale attiene al riparto dell’onere probatorio nell’azione ex art. 2041 cod. civ..

La Motivazione della Corte

Esaminato in via pregiudiziale il ricorso incidentale della Regione, il Collegio lo ha rigettato, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Il fenomeno successorio tra l’Ufficio del Commissario e la Regione va inquadrato non nell’art. 110 cod. proc. civ., come ritenuto dalla Corte territoriale, bensì nell’art. 111 cod. proc. civ., trattandosi di successione a titolo particolare nei rapporti controversi. Ne consegue che la pretesa della Regione di veder affermato il proprio difetto di legittimazione passiva è infondata.

Nel merito, la Corte ha dichiarato infondato il primo motivo e inammissibile il secondo motivo — in quanto l’omessa disamina si riferiva a una questione e non a un fatto in senso storico-naturalistico ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — e ha invece accolto, congiuntamente, il terzo e quarto motivo, entrambi attinenti alle condizioni di applicabilità dell’art. 2041 cod. civ.

Il punto decisivo riguarda il riparto degli oneri probatori. La Corte territoriale aveva addossato ai ricorrenti l’onere di provare il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’amministrazione. Nel farlo ha falsamente applicato l’art. 2041 cod. civ. Le Sezioni Unite n. 10798 del 2015 hanno, infatti, posto l’accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell’arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. La parte che agisce deve dimostrare il proprio depauperamento e il correlativo arricchimento dell’ente; l’accoglimento incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, restando a carico della pubblica amministrazione l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o la sua impossibilità per inconsapevolezza.

Pertanto la Corte ha enunciato il seguente principio: “in caso di esercizio dell’azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione, l’attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell’amministrazione, avendo quest’ultima l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *