Dichiarazioni di terzi nel PVC utilizzabili come prova presuntiva (Cass. civ. Sez. V n. 24553 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dalla polizia tributaria e inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza e non incontrano il divieto posto dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, che limita i soli poteri di assunzione diretta delle commissioni tributarie. Esse hanno normalmente valore indiziario, ma per il loro contenuto intrinseco e per l’attendibilità dei riscontri possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., divenendo prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento. Il giudice di merito che le estrometta dal perimetro istruttorio sanzionandole di inutilizzabilità, anziché vagliarne il contenuto, viola tale principio.
Il Fatto
Nei confronti di una società in liquidazione l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, irrogando contestualmente sanzioni amministrative. L’atto conseguiva a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo al periodo d’imposta 2005, con cui era stata rilevata l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottese ad alcune fatture emesse da una cooperativa in favore della verificata.
La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP, che rigettava i ricorsi. La CTR della Sicilia, previa riunione, accoglieva parzialmente l’appello e riformava le pronunce. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il motivo principale dell’Agenzia censurava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., oltre che dell’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di terzi acquisite nel procedimento amministrativo, senza valutarne il contenuto, e aveva concluso per l’effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione dei costi.
La Corte disattende preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale. La sintesi del ragionamento del giudice d’appello, anziché la sua trascrizione pedissequa, non incide sulla specificità del motivo; la confluenza di più profili in un’unica rubrica non ne impedisce la distinta comprensibilità; l’erronea indicazione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. non preclude la riqualificazione della censura.
Nel merito il motivo è fondato. La CTR ha estromesso le dichiarazioni dei terzi dal perimetro istruttorio, sanzionandole di inutilizzabilità, anziché vagliarne il contenuto intrinseco. Così facendo ha violato il principio nomofilattico secondo cui tali dichiarazioni, pur di norma indiziarie, possono assumere valore di prova presuntiva ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (Cass. n. 16711 del 2016). Il divieto di prova testimoniale si riferisce ai soli poteri delle commissioni tributarie e vale per la diretta assunzione della narrazione da parte del giudice, non per le dichiarazioni raccolte dai verificatori e inserite nel PVC, pienamente utilizzabili come elementi di prova (Cass. n. 2916 del 2013; Cass. n. 4645 del 2020).
Il primo motivo del ricorso incidentale è disatteso: esso sollecita una rivisitazione del merito, preclusa in sede di legittimità, dell’apprezzamento dei costi non inerenti già compiuto dal giudice d’appello. Il secondo motivo è invece fondato con riguardo all’IRAP, sulla quale manca ogni statuizione, restando assorbito il profilo sulle sanzioni. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia.
Nota della Redazione
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