Classamento immobili agricoli e prova della destinazione commerciale (Cass. civ. Sez. V n. 24574 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale di immobili dichiarati come rurali, spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove e scegliere tra le risultanze processuali quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere: in tal caso il vizio è sindacabile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. È inammissibile il motivo che contesti la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Nel giudizio di cassazione, ove la sentenza impugnata si fondi su due autonome rationes decidendi, il ricorso che non contesti una di esse è inammissibile.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’ufficio ha proceduto alla nuova determinazione del classamento di alcune unità immobiliari dichiarate in catasto con procedura DOCFA nella categoria D10 (edifici rurali), alle quali è stata assegnata in rettifica la categoria D8, con aumento della rendita da 5.522,00 a 21.162,00 euro.
Il contribuente, imprenditore agricolo, ha impugnato l’atto. La CTR Lazio ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che gli immobili non erano utilizzati per scopi riconducibili all’attività agricola, ma per un’attività commerciale di organizzazione di cerimonie ed eventi. Ha inoltre ritenuto questione nuova, e comunque priva di supporto documentale, la richiesta di diverso classamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.P.R. 139/1998, dell’art. 9 del d.l. 557/1993, del d.lgs. 42/2004, della l.r. Lazio 24/1998 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo il carattere strumentale dell’immobile rispetto all’attività agricola. La Corte ha dichiarato il motivo in parte infondato e in parte inammissibile.
I giudici di merito, con congruo ragionamento in fatto, hanno accertato che gli immobili non sono correlati all’attività del contribuente, ma destinati all’organizzazione di cerimonie ed eventi. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass., Sez. 5, n. 32177/2024; Cass., Sez. 5, n. 17446 del 2023; n. 22066 del 2023; n. 22942 del 2023), la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.
Quanto all’art. 2697 cod. civ., la Corte ha precisato che la sua violazione si configura solo se il giudice attribuisca l’onere a parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente assolto l’onere stesso: in tal caso il vizio è deducibile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, n. 15974 del 2021; n. 29041 del 2021; n. 10016 del 2022; n. 10673 del 2022). Nella specie i giudici di appello non hanno invertito l’onere, ma hanno ritenuto provata dall’Ufficio la non rilevanza dell’attività agricola.
Nel merito, i giudici territoriali hanno accertato che presso gli immobili si svolgeva un’attività commerciale non connessa all’attività agricola, con conseguente impossibilità di ricomprensione nella categoria D10. Il motivo è inammissibile nella parte in cui contesta la ricostruzione dei fatti.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, è inammissibile: la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi, la novità della questione e l’infondatezza del supporto probatorio, e il ricorrente non ha contestato la seconda. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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