Estinzione parziale del giudizio tributario per evento interruttivo dell’interventore adesivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14807 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di impugnazione di un avviso di accertamento catastale è ammissibile l’intervento adesivo dipendente del Comune, nei cui confronti si producono gli effetti riflessi del giudicato sulla determinazione della rendita catastale, in ragione del nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il rapporto tributario facente capo all’ente locale e quello imputabile all’amministrazione finanziaria dello Stato. Tuttavia, in ragione della posizione secondaria e subordinata dell’interventore adesivo, laddove nel processo si verifichi un evento interruttivo nella sua sfera giuridica, la conseguente estinzione del giudizio ha portata parziale, operando solo nei suoi confronti e non estendendosi alle parti del distinto rapporto processuale che involge la domanda di annullamento dell’atto autoritativo. Ne consegue che, quando una sentenza non è passata in giudicato perché impugnata, il giudice della causa pregiudicata non può fondare la propria decisione sulla definitività della rendita catastale, ma deve applicare la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero proseguire il giudizio sulla base di una motivata valutazione prognostica sull’esito della causa pregiudicante.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo a una centrale elettrica, proponendo ricorso dinanzi alla giurisdizione tributaria. Nel giudizio di appello si costituiva il Comune, quale interventore adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni dell’Agenzia delle Entrate. A seguito del decesso del difensore del Comune, il giudice dichiarava l’interruzione del processo; non essendo stata presentata tempestiva istanza di ripresa, il giudizio veniva dichiarato estinto con decreto presidenziale, confermato dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.
In un distinto giudizio, la medesima società impugnava l’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per l’anno 2015, sempre in relazione al possesso della centrale elettrica. Il giudice del gravame rigettava l’appello, ritenendo che la rendita catastale posta a fondamento dell’atto impositivo si fosse resa definitiva in conseguenza dell’estinzione del giudizio promosso avverso l’accertamento catastale. Avverso entrambe le sentenze la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., per evidenti ragioni di connessione, trattandosi di impugnazioni proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro legati da profili di unitarietà sostanziale e processuale.
Quanto al primo ricorso, la Corte ha esaminato la natura giuridica dell’intervento del Comune nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento catastale. Dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale, ha affermato che l’intervento adesivo dipendente è ammissibile nelle ipotesi in cui l’atto impositivo può pregiudicare i diritti di un terzo, producendo direttamente effetti giuridici nei suoi confronti. Nel caso del Comune, la determinazione della rendita catastale incide sulla base imponibile di tributi locali quali ICI e IMU, determinando un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti tributari imputabili a distinte amministrazioni. Tale rapporto, ha precisato la Corte, giustifica la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ed è riconducibile alla nozione di giudicato riflesso.
Quanto alle conseguenze dell’evento interruttivo verificatosi nella sfera dell’interventore adesivo, la Corte ha affermato che, al pari di quanto avviene nel litisconsorzio facoltativo, l’interruzione opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento e non si estende alle parti del distinto rapporto processuale. In mancanza di tempestiva riassunzione da parte dell’interventore, l’estinzione ha quindi portata parziale e il giudizio prosegue nei confronti delle altre parti, dovendosi escludere effetti distorsivi sul legame tra causa estintiva e definitività dell’atto impugnato.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ha rilevato che il giudice del gravame non avrebbe potuto fondare la propria decisione sulla definitività della rendita catastale, atteso che la sentenza che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio presupposto era stata tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione e non era pertanto passata in giudicato. In tale evenienza, ha precisato la Corte, si rendeva applicabile la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dovendo il giudice della causa pregiudicata alternativamente sospendere il giudizio o proseguirlo sulla base di una motivata valutazione prognostica sull’esito della causa pregiudicante. La Corte ha, infine, escluso la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per novità della richiesta di sospensione, trattandosi di questione meramente processuale proponibile anche in appello.
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Nota della Redazione
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