Rottamazione quater e sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7806 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla definizione agevolata dei carichi pendenti disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 — c.d. rottamazione quater — con la dichiarazione di adesione che, ai sensi del comma 236, impone di indicare i giudizi pendenti e di assumere l’impegno a rinunciarvi, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., allorché dagli atti emergano elementi univoci del venir meno di un concreto ed attuale interesse alla decisione sul fondo. La declaratoria non preclude la compensazione delle spese di lite e non comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il meccanismo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella derivante da eventi sopravvenuti.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in diciotto motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza di condanna al pagamento di somme, emessa dal giudice civile.
Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato istanza telematica con cui ha dichiarato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, di aver versato la prima rata e di aver ricevuto l’accettazione dell’Agenzia con l’allegato piano di rateazione. Nella stessa istanza ha riferito di voler adempiere all’impegno di non proseguire il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disposizione che disciplina la fattispecie, l’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, secondo cui il debitore indica nella dichiarazione l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi, assume l’impegno a rinunciarvi e i giudizi sono sospesi dal giudice nelle more del pagamento. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.
La Corte osserva che tale disposizione rende tipica la fattispecie di estinzione conseguente al perfezionamento della procedura amministrativa, ma non esclude di per sé l’operatività degli ordinari istituti processuali che presiedono al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ogni volta che dagli atti emergano elementi univoci per ravvisare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione e all’ottenimento di una decisione sul fondo, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo, formatosi anche con riguardo alla medesima procedura, secondo cui la dichiarazione di adesione reca l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, sicché può essere dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono. Vengono citate, tra le altre, Cass. n. 15722/2023, Cass. n. 36220/2023, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 4304/2024 e Cass. n. 5011/2024.
Nel caso concreto la documentazione depositata dimostra la situazione di carenza di interesse: l’istanza proviene dalla parte ricorrente, l’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata senza formulare domande, risulta documentato l’effettivo accesso alla procedura con adesione e versamento della prima rata, e il ricorrente ha riferito di voler adempiere all’impegno di non proseguire.
Quanto alle spese, la pronuncia di inammissibilità non preclude la compensazione, poiché una condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio dell’istituto; nulla deve provvedersi quando l’altra parte sia rimasta intimata. La Corte esclude infine che sia dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la finalità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e il meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non per quella che origini da eventi sopravvenuti.
Nota della Redazione
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