Spese non liquidabili nel procedimento di correzione degli errori materiali (Cass. civ. Sez. II n. 24596 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali, di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza. Il vizio di mancato esperimento della mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 non può essere fatto valere per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, ove non eccepito dal convenuto a pena di decadenza o rilevato d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Il Fatto
Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo che ingiunge a un condominio il pagamento di una somma. Il condominio propone opposizione. Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto: rileva che lo stesso era stato concesso per una cifra superiore a quella richiesta, ridetermina la pretesa creditoria, detrae quanto già pagato e condanna il condominio al residuo, compensando le spese per due terzi.
Il creditore ricorre per cassazione con cinque motivi, lamentando tra l’altro l’omessa dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione per mancata mediazione e l’illegittima riduzione del compenso nel procedimento di correzione di errori materiali. Il condominio resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della propria costituzione per difetto di delibera assembleare.
La Motivazione della Corte
L’eccezione di inammissibilità della costituzione del controricorrente è respinta. La delibera condominiale che autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio e conferisce implicitamente la facoltà di proporre ogni impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, come precisato da Cass. n. 11863/2024.
Il primo motivo è infondato. Il mancato esperimento della mediazione, pur condizione di procedibilità della domanda in quanto relativa a contratto d’opera, non è deducibile per la prima volta in cassazione: il comma 2 dell’art. 5 impone che l’improcedibilità sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza.
Il secondo e il terzo motivo sono parimenti infondati. La notificazione diretta al legale rappresentante costituisce mero errore materiale, e l’eventuale irregolarità sarebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio. In tema di procedimento sommario di cognizione ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio, secondo Cass. n. 19345/2015, sicché il giudice può concedere un nuovo termine perentorio per rinnovarla.
Il quarto motivo è respinto perché il comma 1-bis dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, inserito dall’art. 19 del d.l. n. 83/2015, ammette sempre il deposito telematico dell’atto introduttivo davanti ai tribunali: il condominio ha esercitato una facoltà di legge.
Il quinto motivo tocca il riconoscimento delle spese nei procedimenti di correzione. Sui contrasti interni alla Corte è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 29432/2024, che ha escluso la liquidazione delle spese in ragione della natura non contenziosa del procedimento, non configurabile alcuna soccombenza. Il motivo è rigettato, contestando il ricorrente l’applicazione di parametri propri dei procedimenti contenziosi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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