Acquisizione sanante, indennizzo opponibile nel termine di prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 12172 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione concernente la determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il soggetto attinto dal decreto di acquisizione sanante ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione. L’art. 29 citato non effettua alcun rinvio all’art. 42-bis, né sono consentite interpretazioni estensive o analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con termini di decadenza non specificamente previsti. La comune natura indennitaria del credito non supera le diversità strutturali dei relativi procedimenti amministrativi.

Il Fatto

Il procedimento trae origine dall’occupazione d’urgenza di terreni, avviata nel 2000 per la realizzazione di un’opera viaria, nel corso della quale la Provincia non adottò mai il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità. Nel 2007 la Provincia decretò l’acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U.E., acquisendo le aree al patrimonio indisponibile e liquidando un indennizzo parametrato al valore agricolo medio.

La proprietaria contestò l’importo, chiedendo una somma maggiore determinata in consulenza tecnica di parte. Nel giudizio di opposizione alla stima la Provincia eccepì in via pregiudiziale la tardività dell’opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto. La Corte d’appello respinse l’eccezione, ritenendo inapplicabile la decadenza e tempestiva l’opposizione entro il termine decennale di prescrizione, ma nel merito rigettò l’opposizione. La proprietaria ricorse per cassazione con sei motivi; la Provincia resistette con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale della Provincia, che censura l’applicazione degli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 in punto di pretesa tardività dell’opposizione della ricorrente. Il Collegio dichiara la censura infondata, dando continuità al principio affermato da Cass. n. 35287 del 2023, reso in pubblica udienza senza rimessione alle Sezioni Unite, come invece richiesto dalla parte ricorrente.

Il termine perentorio per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio non si estende alla contestazione dell’indennizzo contenuto nel provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis. L’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, pur successivo, non opera alcun rinvio all’art. 42-bis e non tollera interpretazioni estensive o analogiche, perché condiziona l’esercizio del diritto di azione con termini di decadenza non specificamente previsti. La comune natura indennitaria del credito, rilevante per fondare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, non supera le diversità strutturali dei due procedimenti amministrativi.

Passando al ricorso principale, la Corte ne dichiara l’inammissibilità di tutti i motivi. Quanto alla qualificazione di inedificabilità dei beni, il valore venale va determinato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, con effetto ex nunc, e la valutazione è stata svolta proprio con riferimento a quell’epoca (Cass. 8163/2024); le ulteriori deduzioni mirano a censurare il giudizio di fatto.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché il valore venale, determinato con metodo sintetico-comparativo, è stato rivalutato alla data dell’ablazione e le censure non si confrontano con tale circostanza. Il quarto e il sesto motivo, prospettati ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non riguardano un fatto storico ma la valutazione del c.t.u.; la dedotta apparenza della motivazione è denunciata mediante il raffronto con la relazione di parte e non in ragione dell’inidoneità della motivazione.

Il quinto motivo è infondato: nel determinare il valore venale non si computa il valore dell’opera pubblica realizzata sul bene, come chiarito da Cass. 9871/2023 e Cass. 25707/2024. La Corte rigetta dunque entrambi i ricorsi e, attesa la reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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