TARI e rifiuti speciali: onere della prova dell’esenzione sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 12101 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, la mancata istituzione o la mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali costituisce fatto costitutivo dell’esenzione (o, al più, fatto impeditivo della pretesa tributaria) che deve essere provato dal contribuente che se ne avvalga. Le riduzioni della tariffa previste dall’art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147/2013 e dall’art. 26 del regolamento comunale presuppongono, a monte, che il servizio sia stato istituito e attivato, operando solo per disfunzioni, interruzioni o limitazioni territoriali temporanee. Il giudicato esterno su una precedente annualità non ha efficacia espansiva quando l’accertamento attiene a una circostanza di fatto non permanente nel tempo.
Il Fatto
Una società impugna una cartella di pagamento per la TARI relativa all’anno 2017, riferita allo stabilimento industriale in cui si producono imballaggi flessibili. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso. Il Comune propone appello e la Commissione tributaria regionale riforma la decisione, rilevando che la contribuente non aveva mai presentato denuncia sulle aree destinate a rifiuti speciali non assimilabili e che il regolamento comunale aveva disposto l’assimilazione ai rifiuti urbani in base a criteri qualitativi e quantitativi.
La società ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo la formazione del giudicato interno, la motivazione apparente, l’erronea distribuzione dell’onere della prova, la novità delle eccezioni in appello e l’efficacia espansiva di un giudicato esterno relativo alla TARI 2015.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, quando la decisione si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, è necessario che il soccombente le censuri tutte. Nella specie, l’appello dell’ente impositore aveva investito ciascuna delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, cosicché nessun giudicato interno poteva essersi formato.
Anche la censura sulla motivazione apparente non è accolta. La mancanza di motivazione rileva solo quando l’argomentazione sia logicamente inconciliabile o incomprensibile, tale da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La sentenza impugnata, pur sintetica, ha esposto l’iter logico e giuridico della decisione, escludendo tanto la nullità quanto l’omessa pronuncia.
Il nucleo della decisione riguarda il terzo motivo. La ricorrente sosteneva che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio gravasse sull’ente impositore. La Corte chiarisce che le riduzioni dell’art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147/2013 concernono ipotesi di disfunzione, interruzione o limitazione territoriale del servizio, presupponendo che questo sia stato istituito e attivato. L’interpretazione analogica è esclusa dal confronto con l’art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993. Ne deriva che la mancata istituzione o attivazione del servizio deve essere provata dal contribuente, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., senza deroga neppure per i fatti negativi, dimostrabili tramite fatti positivi contrari o presunzioni.
Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti richiamati. Nel merito, il giudicato esterno sulla TARI 2015 non può spiegare effetto espansivo, perché l’accertamento riguardava una circostanza di fatto non avente carattere permanente, ben potendo il Comune provare l’avvenuta attivazione del servizio negli anni successivi.
Nota della Redazione
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