Concordato preventivo biennale: inibito l’accertamento analitico-induttivo indipendentemente dalla soglia (Cass. civ. Sez. V n. 24619 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al concordato preventivo biennale di cui all’art. 33 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, inibisce all’Amministrazione finanziaria l’esercizio dei poteri di accertamento indicati dal comma 8 della stessa norma, tra cui l’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici. Il comma 8-bis non riapre i poteri inibiti dal comma 8, ma opera esclusivamente nell’ambito di quelli non preclusi: tra le due disposizioni sussiste un rapporto di complementarietà, non di specialità. Ne consegue che, ove l’Ufficio abbia accertato la maggiore imponibile ricorrendo a un potere inibito, è irrilevante il superamento della soglia del 50 per cento del reddito dichiarato. Il concordato, inoltre, non estende i suoi effetti all’IRAP, imposta estranea al suo ambito applicativo.
Il Fatto
La società contribuente aveva aderito, per l’anno d’imposta 2003, al concordato preventivo biennale. Nel corso di una verifica fiscale l’Amministrazione aveva rinvenuto bozze di contratti preliminari, prive di sottoscrizione, dalle quali emergeva l’incasso di somme a titolo di caparra o acconto senza emissione dei relativi documenti fiscali.
Su questa base l’Ufficio aveva determinato maggiori ricavi per l’anno 2003, con avviso di accertamento per imposte dirette e IVA. La CTP di Lecce accolse parzialmente il ricorso; la CTR della Puglia confermò la legittimità dell’accertamento per la parte residua, ritenendo che il superamento della soglia del 50 per cento del reddito dichiarato facesse venir meno le limitazioni ai poteri di verifica. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. È pacifico che la contribuente avesse aderito, per il periodo d’imposta considerato, al concordato introdotto in via sperimentale dall’art. 33 del d.l. n. 269/2003. Da tale adesione derivano limitazioni ai poteri di accertamento per gli anni coperti dal concordato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il comma 8 inibisce i poteri spettanti all’Amministrazione in base alle disposizioni richiamate, tra cui l’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973. Il comma 8-bis preclude gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.
Nella specie, i maggiori ricavi erano stati determinati sulla base della differenza tra i prezzi indicati nei rogiti notarili e gli importi desunti dalla documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della contribuente. L’accertamento va quindi qualificato come analitico-induttivo, fondato su una presunzione semplice, e rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973: un potere inibito per effetto dell’adesione al concordato.
Quanto al rapporto tra comma 8 e comma 8-bis, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 13885 del 2018, Cass. n. 6862 del 2019, Cass. n. 13359 del 2019, Cass. n. 20340 del 2019). Tra le due disposizioni esiste un rapporto di complementarietà: la prima inibisce a monte l’esercizio di alcuni poteri, la seconda preclude a valle gli atti di accertamento. Il comma 8-bis fissa la soglia di preclusione ragguagliandola al maggiore reddito accertabile, cioè a quello risultante dall’esercizio dei soli poteri non inibiti dal comma 8. Il controllo giurisdizionale verifica anzitutto che l’Agenzia abbia accertato la maggiore imponibile con i soli poteri consentiti.
Essendo stato effettuato un accertamento analitico-induttivo precluso dal comma 8, non si applicava neppure il comma 8-bis. La CTR non si è attenuta a questi principi, avendo ritenuto che il superamento della soglia del 50 per cento e il rinvenimento di documenti anomali facessero venir meno le limitazioni.
È fondato anche il quarto motivo, limitatamente all’IRAP. Il concordato concerne essenzialmente le imposte sui redditi, con limitati effetti ai fini IVA, mentre da esso esula l’imposta regionale sulle attività produttive. Limitatamente a tale imposta la CTR non ha chiarito la natura giuridica delle somme corrisposte dagli acquirenti prima dell’acquisto degli immobili, né se fossero state restituite. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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