Motivazione apparente della CTR: accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate (Cass. civ. Sez. 5 n. 23226 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, la sentenza del giudice d’appello tributario che, omettendo ogni autonoma valutazione delle censure proposte, si limiti a recepire e richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza esporre le ragioni per le quali le doglianze della parte appellante siano ritenute infondate. In tal caso, la decisione non consente alcun controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice e, pertanto, deve essere cassata con rinvio, restando assorbiti gli altri motivi di gravame incentrati su vizi diversi.
Il Fatto
A seguito di una verifica condotta anche mediante indagini sui conti correnti bancari, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente, un libero professionista, un avviso di accertamento per maggiori redditi non dichiarati, con riferimento alle imposte Irpef, Irap ed Iva. Il contribuente promuoveva la procedura di accertamento con adesione, conclusasi con la sottoscrizione di un accordo, e provvedeva al versamento della prima rata e alla consegna della polizza fideiussoria prevista. L’Ufficio, tuttavia, notificava il diniego di adesione, ritenendo la garanzia fideiussoria irregolare in quanto rilasciata da un soggetto non abilitato; provvedeva quindi all’iscrizione a ruolo della pretesa originaria e notificava la cartella di pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, ritenendo dovute le somme concordate nell’atto di adesione. La Commissione Tributaria Regionale, decidendo sull’appello dell’Agenzia delle Entrate e su quello del contribuente, respingeva l’impugnazione dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il primo motivo di ricorso – proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – ne riconosce la fondatezza, ravvisando nella pronuncia della CTR un’ipotesi di motivazione apparente. La decisione impugnata, secondo il Collegio, non contiene alcuna valutazione propria sui fatti di causa: il giudice dell’appello si limita ad affermare la correttezza dell’operato del primo giudice e a concludere per il rigetto dell’appello, omettendo di confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento delle censure dall’Ente impositore.
La Corte evidenzia, in particolare, che la CTR ha trascurato di esaminare questioni pur essenziali, quali il dedotto mancato perfezionamento dell’accordo di adesione per la presentazione di una polizza fideiussoria invalida e la questione – sollevata dal contribuente con memoria – concernente l’applicabilità della pronuncia della Corte costituzionale in materia di indagini bancarie sui prelevamenti e versamenti dei liberi professionisti. L’integrale omissione di ogni valutazione sulle prospettazioni delle parti determina la nullità della sentenza.
Il primo motivo, pertanto, è accolto. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, proposti in via subordinata e incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sulla falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, restano assorbiti, ben potendo le relative questioni essere riproposte nel giudizio di rinvio.
La pronuncia, inoltre, dà atto che tra le stesse parti risulta pendente un altro ricorso per cassazione, relativo ad una sentenza diversa ancorché contestuale, concernente le medesime questioni e la stessa cartella di pagamento; di tale giudizio è stata assicurata la trattazione contestuale in sede di legittimità. La decisione è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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