Rinuncia al ricorso e definizione agevolata: inammissibilità per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 7706 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, conseguente alla definizione agevolata dei carichi di ruolo e alla dichiarazione di rinuncia al ricorso, rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia al ricorso, quando manifestata in vista dell’udienza camerale e collegata all’adesione alla definizione agevolata, esprime il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito. La declaratoria di inammissibilità non è impedita dalla impossibilità di verificare l’esatta corrispondenza tra le somme poste a base dell’iscrizione dell’ipoteca legale e quelle portate dai ruoli definiti.

Il Fatto

Con raccomandata recapitata nel novembre 2012, l’agente della riscossione comunicò al contribuente di aver iscritto ipoteca legale su un immobile di sua proprietà, per la quota di comproprietà. Il contribuente impugnò l’iscrizione davanti alla C.T.P. di Frosinone, che rigettò il ricorso. La decisione fu confermata in appello dalla C.T.R. del Lazio.

Avverso la sentenza di appello il contribuente propose ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. L’agente della riscossione rimase intimato. In vista dell’adunanza camerale il contribuente depositò memoria, dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi di ruolo e di rinunciare al ricorso, come da impegno assunto in sede di adesione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, con la memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi di ruolo per i quali era stata iscritta l’ipoteca legale. Il difensore ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, come da impegno assunto in sede di adesione alla definizione agevolata.

Il collegio osserva di non essere in grado di verificare l’esatta corrispondenza delle somme poste a base dell’iscrizione ipotecaria con quelle portate dai ruoli in relazione ai quali si è perfezionata la definizione agevolata. Tale accertamento, tuttavia, non è necessario ai fini della decisione.

In ogni caso, il difensore del contribuente, avendo dichiarato che il suo assistito ha definito tutti i carichi di ruolo con l’agente della riscossione e avendo rinunciato al ricorso, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione della causa. La rinuncia, in quanto espressione del venir meno dell’interesse, assume rilievo assorbente rispetto a ogni questione di merito.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, poiché l’agente della riscossione non ha svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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