Accertamento bancario e dichiarazioni di terzi: prova contraria analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 24812 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi mediante accesso ai conti correnti, la presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. La prova contraria non può essere generica, ma deve essere analitica per ogni versamento, sì da superare la presunzione di attribuzione dei movimenti bancari. Alla specificità della prova offerta deve corrispondere una valutazione del giudice altrettanto analitica. Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammesse nel processo tributario, ma hanno valore di elementi indiziari, non di prova esclusiva della provenienza del reddito, restando il giudice libero di valutarne l’attendibilità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificò a due società e ai rispettivi soci avvisi di accertamento per maggiori imponibili Irpef, Iva, Irap e addizionali relativi all’anno d’imposta 2006. Nei confronti della prima società l’accertamento si fondava su indagini bancarie sui conti correnti della società e dei soci, con contestazione di maggiori redditi di partecipazione; nei confronti della seconda, i maggiori ricavi e i costi non riconosciuti erano rideterminati per inattendibilità della contabilità, con applicazione di una percentuale di ricarico mutuata dagli studi di settore.

La Commissione tributaria provinciale di Roma annullò gli atti impositivi; la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse in parte l’appello erariale. I contribuenti ricorsero per cassazione, dolendosi della mancata valorizzazione delle giustificazioni delle rimesse e dei prelevamenti e delle dichiarazioni di terzi a prova contraria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale. Il giudice d’appello aveva preso atto della cancellazione della seconda società dal registro delle imprese e della prosecuzione del giudizio nei confronti del socio e degli eredi di altro socio deceduto. I figli di quest’ultimo, subentrati nel giudizio, avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva per rinuncia all’eredità; l’eccezione era stata accolta. Emergeva però che una terza erede, rimasta contumace e non evocata in giudizio, era litisconsorte necessaria. Ne deriva il difetto del contraddittorio, da integrare con la sua chiamata.

Poiché le controversie relative alle due società non avevano alcun elemento in comune, se non la partecipazione di un socio a entrambe, la Corte dispone la separazione dei giudizi. Il procedimento relativo alla prima società è definito; quello riferito ai successori della società cancellata è rinviato a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio, con termine di novanta giorni per la notificazione.

Sul merito, la Corte ribadisce che la presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera de plano sui dati bancari, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare, con prova non generica ma analitica per ogni versamento, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili ad operazioni imponibili. Quanto alle dichiarazioni di terzi, esse hanno ingresso nel processo tributario, in ossequio ai principi del giusto processo e della parità delle parti, ma valgono come semplici indizi.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario, che non impedisce di valorizzare le dichiarazioni extraprocessuali come indizi, e i propri precedenti sui limiti della prova contraria. Il giudice tributario conserva il potere-dovere di valutarne l’attendibilità secondo il principio della libera valutazione delle prove.

Nel caso concreto, la commissione regionale ha esaminato partitamente gli elementi allegati, spiegando perché le dichiarazioni dei terzi apparissero inverosimili rispetto alle modalità e ai tempi dei versamenti. Si tratta di un accertamento in fatto, immune da vizi logici, che non può essere rivalutato in sede di legittimità. I motivi sono pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *