Responsabilità del socio per culpa in vigilando e inammissibilità dei motivi misti (Cass. civ. Sez. V n. 24811 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, la responsabilità dei soci per le violazioni commesse dalla società trova fondamento nell’art. 2320 cod. civ., che impone al socio accomandatario e al socio accomandante un obbligo di vigilanza sulla gestione sociale. Ai fini dell’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, mediante dimostrazione di uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza. È inammissibile, per sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, il motivo di ricorso che prospetti la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., né può il giudice di legittimità procedere a una nuova valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA e sanzioni, relativo all’anno 2014, emesso a seguito dell’utilizzo di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, emesse da una società priva di struttura organizzativa. I ricorrenti, soci della società committente, erano stati chiamati a rispondere quali coobbligati in solido: il primo in qualità di socio accomandatario, la seconda di socio accomandante.
La CTP di Salerno aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ravvisando in capo a entrambi i soci la responsabilità per culpa in vigilando sulla gestione societaria, in applicazione dell’art. 2320 cod. civ. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi, in quanto connessi, dichiarandoli inammissibili sotto molteplici profili. Il primo profilo attiene alla sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei: i ricorrenti prospettano la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e del vizio di motivazione, non essendo consentita la commistione tra il piano dell’art. 360, comma 1, n. 3, che presuppone accertati gli elementi del fatto, e quello dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che quegli stessi elementi intende rimettere in discussione.
Neppure l’orientamento meno rigoroso, che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza alla condizione che lo stesso evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione delle norme e ai profili di ricostruzione del fatto, giova ai ricorrenti. I motivi sono del tutto privi di tali specificazioni e si risolvono in una critica complessiva alla sentenza impugnata, contrapponendo alle valutazioni dei giudici di merito una propria lettura dei fatti.
I motivi sono altresì inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo i ricorrenti riportato nel testo del ricorso le parti degli atti processuali e dei documenti rilevanti per comprendere l’esatto contenuto delle doglianze. Essi, infine, mirano a ottenere sotto l’apparente censura di violazione di legge e di vizio di motivazione una nuova valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte esclude la dedotta violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. Tale principio, operante anche nel processo tributario, deve essere coordinato con quello secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione svolti in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti, né restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati.
La Corte ribadisce, infine, che in materia di sanzioni amministrative tributarie grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa, con esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo la dimostrazione di uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza. Il ricorso è quindi rigettato, senza disposizione sulle spese per l’assenza di difese dell’Agenzia, con i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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