Rilievo d’ufficio della nullità contrattuale e obbligo di contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 8753 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice, anche d’appello, che rilevi d’ufficio la nullità del contratto per difetto di forma scritta deve previamente attivare il contraddittorio con le parti, segnalando la questione e consentendo loro lo svolgimento di attività assertiva e probatoria in deroga alle preclusioni istruttorie. In materia di accreditamento delle strutture sanitarie private, la remunerazione delle prestazioni erogate per conto del servizio sanitario nazionale presuppone la stipula di specifici accordi contrattuali, a pena di nullità, non essendo ammessi accordi per facta concludentia. La violazione di tale obbligo di sollecitazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza, senza che la parte debba allegare il concreto pregiudizio subito.

Il Fatto

Una struttura neuropsichiatrica privata, operante in regime di accreditamento provvisorio per gli anni 2004-2007, erogava prestazioni di ricovero in favore dei soli pazienti inviati dal dipartimento di salute mentale dell’azienda sanitaria. Su tali prestazioni la committente applicava una decurtazione tariffaria, sul presupposto del superamento del tetto di spesa e della conseguente regressione tariffaria unica. La casa di cura, sostenendo di non aver mai superato la propria capacità operativa massima, otteneva decreto ingiuntivo per le somme trattenute.

Il Trib. Salerno rigettava l’opposizione dell’azienda sanitaria, escludendo la prova del superamento dei tetti di spesa. La Corte di appello di Salerno accoglieva invece il gravame, rilevando d’ufficio l’assenza di un accordo contrattuale scritto e ravvisando in esso un presupposto costitutivo del credito per la remunerazione. La struttura ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Richiamando l’art. 8-bis, l’art. 8-quater e l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, il Collegio individua tre requisiti necessari ai fini del riconoscimento della remunerazione: l’autorizzazione regionale, l’accreditamento istituzionale e la stipula di specifici accordi contrattuali. La qualità di soggetto accreditato non costituisce di per sé vincolo per l’azienda sanitaria a corrispondere la remunerazione al di fuori degli accordi medesimi.

La Corte ribadisce che i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, non essendo ammesse manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi, né forme di convalida o ratifica successiva. Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo e insuscettibile di sanatoria. Ne consegue che nessuna erogazione finanziata con risorse pubbliche è possibile in assenza di un provvedimento regionale di accreditamento e di singoli rapporti contrattuali, escludendosi che possano concludersi accordi per facta concludentia.

Su tali basi il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente superato la barriera preclusiva dell’art. 345 c.p.c., derivante dalla tardività dell’eccezione, ma non abbia rispettato gli insegnamenti delle Sezioni Unite n. 26242 del 2014. Il giudice che rilevi d’ufficio la nullità è tenuto a provocare il contraddittorio, consentendo alle parti di spiegare la conseguente attività assertiva e probatoria, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie.

Nella specie il rilievo era avvenuto in comparsa conclusionale e la struttura aveva replicato, presentando istanza di accesso agli atti rimasta inevasa e chiedendo la sollecitazione del contraddittorio. La Corte d’appello non ha però consentito di esplicare le difese anche mediante attività probatoria. Il quinto motivo è dunque accolto, sul rilievo che la violazione del contraddittorio non richiede l’allegazione di un concreto pregiudizio, implicando che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto il processo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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