Rinnovo degli incarichi dirigenziali esterni e danno eurounitario (Cass. civ. Sez. V n. 27192 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 e agli artt. 19 ss. del d.lgs. n. 81 del 2015. La facoltà di rinnovo degli incarichi dirigenziali esterni va interpretata alla luce della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e del principio costituzionale dell’accesso all’impiego mediante concorso. Il rinnovo non può essere disposto oltre i limiti triennali e quinquennali previsti dalla norma, neppure attribuendo un incarico diverso, ove questo afferisca alla normale attività dell’ente: in tal caso al dirigente spetta il danno eurounitario, liquidato secondo la fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. È legittima, per difetto di comparabilità, la selezione per la prima fascia riservata ai soli dirigenti di ruolo, con esclusione dei dirigenti a termine.
Il Fatto
Il ricorrente ha dedotto di essere stato titolare, tra il febbraio 2006 e il giugno 2015, di una serie di contratti a termine con incarichi dirigenziali esterni, prima con un ente poi soppresso e poi con l’ISPRA per effetto della confluenza del primo ente nel secondo. Ha eccepito la nullità dei termini apposti, chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno eurounitario per abusiva reiterazione; ha inoltre reclamato differenze retributive per avere svolto di fatto funzioni di direttore generale e il risarcimento da perdita di chance per non essere stato ammesso a una selezione interna riservata ai dirigenti di ruolo.
La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto tutte le domande. Ha ritenuto che la norma speciale derogasse alla durata massima dei trentasei mesi e che il limite quinquennale riguardasse ogni singolo incarico, richiamando un precedente sui dirigenti privati. La questione arriva in Cassazione per il rilievo nomofilattico dei temi sollevati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla diversa conformazione del rapporto dirigenziale pubblico rispetto a quello privato. Il primo si radica su un contratto a tempo indeterminato, cui si accede mediante concorso, e solo gli incarichi sono temporanei; il rapporto privato si connota invece per la natura fiduciaria, che giustifica l’esclusione dalle tutele sulla reiterazione. Ne deriva che la disciplina speciale dell’art. 19, comma 6, in sé completa, deroga a quella generale e rende applicabili i vincoli eurounitari.
La pronuncia valorizza la lettura della norma alla luce della clausola 5 dell’Accordo quadro. Il limite triennale o quinquennale esprime sia una restrizione ai rinnovi sia una durata massima. Il rinnovo successivo non può servire a soddisfare esigenze permanenti e durevoli dell’amministrazione: altrimenti il dirigente verrebbe impegnato come un assunto a tempo indeterminato, mantenendone la precarizzazione, in contrasto con il diritto eurounitario e con il principio dell’accesso per concorso.
La Corte ammette, invece, un nuovo incarico eccezionale o straordinario, diverso dal precedente, purché giustificato da ragioni straordinarie: in tal caso non si asseconda la conduzione dell’attività durevole mediante forme di precariato.
Quanto alla selezione riservata ai dirigenti di ruolo, si esclude la discriminazione ai sensi della clausola 4, per difetto di comparabilità: ammettere il dirigente a termine snaturerebbe l’istituto e comporterebbe un inserimento stabile senza la procedura concorsuale. Sulle differenze retributive da funzioni di direzione generale, si ribadisce che la qualificazione dell’ufficio dipende da fonti normative o da atti organizzativi dell’ente: solo l’istituzione in pianta organica consente di riconoscere i corrispondenti diritti, e la pretesa va veicolata tramite la censura degli atti organizzativi, non con la mera allegazione delle attività svolte.
Il ricorso è quindi accolto sui primi due motivi, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione; rigettati gli altri.
Nota della Redazione
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