Rimborso IVA: onere della prova sul contribuente e mere difese in appello (Cass. civ. Sez. V n. 24837 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell’IVA versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore in senso sostanziale e grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso rivendicato. Le argomentazioni con cui l’Amministrazione finanziaria, risultata soccombente in primo grado, nega la sussistenza di tali fatti o contesta la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale e ammissibili anche in appello. Costituisce invece eccezione in senso tecnico, soggetta al divieto di cui all’art. 57, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, lo strumento con cui l’Amministrazione faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa, con conseguente ampliamento del thema decidendum, salva la formazione del giudicato interno.
Il Fatto
La contribuente impugnava il diniego espresso di rimborso del credito IVA riferito al periodo d’imposta 2006. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e, sull’appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’impugnazione confermando integralmente la decisione di primo grado.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e lamentando il mancato esame, da parte del giudice del merito, del profilo relativo alla sussistenza dei presupposti del credito chiesto a rimborso. La contribuente si costituiva unicamente in vista della fissazione della pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la difesa dell’Ufficio, nelle controdeduzioni di primo grado e nell’atto di appello, era incentrata esclusivamente sulla mancata presentazione del modello VR da parte del contribuente, e che i motivi di diniego erano stati sempre articolati sulla natura “atipica” dell’istanza, con applicazione del termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992.
La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui, nel giudizio per il rimborso dell’IVA versata in eccesso, il contribuente è attore in senso sostanziale. Ne deriva che non violano il divieto di nuove eccezioni in appello le argomentazioni con cui l’Amministrazione, soccombente in primo grado, nega i fatti costitutivi del diritto addotti dal contribuente o la qualificazione ad essi attribuita: si tratta di mere difese, come tali non soggette a preclusione processuale.
Costituisce invece eccezione in senso tecnico lo strumento con cui l’Amministrazione fa valere un fatto giuridico nuovo, dotato di efficacia modificativa od estintiva della pretesa del contribuente. Su questa linea l’art. 57, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e il conseguente ampliamento del thema decidendum; l’Amministrazione può pertanto difendersi eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, trattandosi di mera contestazione delle censure avversarie e non di introduzione di nuovi elementi d’indagine.
Nel caso concreto l’Amministrazione aveva precisato che l’onere della prova dell’esistenza del credito gravava sul contribuente, il quale riveste la qualità di attore in senso sostanziale con la duplice conseguenza che su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato. La sentenza di merito risulta quindi disallineata rispetto a tali principi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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