Rimborso IVA e compensazione: il credito va provato nel suo effettivo ammontare (Cass. civ. Sez. V n. 24841 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di crediti IVA utilizzati in compensazione, incombe sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato, non essendo sufficiente la mera esposizione della pretesa nella dichiarazione né l’indicazione del suo ammontare nel modello F24. Il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. Ne consegue che, in presenza di una contestazione dell’Amministrazione, il giudice di merito deve accertare in fatto l’effettiva sussistenza del credito compensato nell’an e nel quantum. I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione solo per il pagamento di imposte effettivamente dovute, non per anticipazioni o acconti non corrispondenti a reali debiti fiscali.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava il diniego di rimborso della somma versata in eccedenza con modello F24 a titolo di IRES, IVA ed IRAP per l’annualità 2013. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione delle norme sui rimborsi tributari e sulla ripartizione dell’onere della prova.

Secondo l’Ufficio, la società aveva pagato un debito inesistente, già oggetto di autotutela, compensandolo con un credito IVA del 2016, ancora suscettibile di controllo e poi disconosciuto con apposito avviso di accertamento. Il pagamento sarebbe stato strumentale a ottenere la restituzione di tale importo, con ingiusta locupletazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e muove dal principio generale più volte ribadito nella propria giurisprudenza, richiamando Cass. Sez. V, Ordinanza n. 27580 del 30/10/2018: sul contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d’imposta grava l’onere della prova dei fatti costitutivi del credito. A tal fine non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.

Il Collegio rileva che nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso di tributi ritenuti non dovuti il contribuente riveste il ruolo di attore in senso sostanziale e, come tale, è gravato dell’onere di provare i fatti costitutivi del diritto esercitato. Il principio è ribadito richiamando anche Cass. n. 28333 del 2019, Cass. n. 12291 del 2018 e Cass. n. 1822 del 2019.

Applicando tali regole alla fattispecie, la Corte afferma che la sentenza di merito avrebbe dovuto anzitutto verificare se, all’esito dell’attività dell’Ufficio e dei comportamenti della società, il credito chiesto a rimborso fosse effettivamente sussistente. L’affermazione del giudice di appello secondo cui la compensazione non farebbe venir meno il diritto al rimborso è giudicata erronea: a fronte della contestazione dell’Amministrazione, l’esistenza del credito compensato non può desumersi dalla semplice indicazione del suo ammontare nel modello F24.

Il Collegio richiama infine il principio espresso da Cass. Sez. V, Ordinanza n. 23814 del 11/10/2017, secondo cui i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione solo ai fini del pagamento di imposte effettivamente dovute, non già per il pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti a effettivi debiti fiscali. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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