Mansioni superiori del docente vicario e sostituzione del dirigente scolastico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18682 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con il compenso a carico dei fondi di istituto di cui all’art. 88, comma 2, lett. f), CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, il docente incaricato di specifici compiti, che, in caso di istituto condotto da dirigente di altro istituto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente per il suo concomitante impegno su altre scuole, non applicandosi più l’art. 69, co. 2, CCNL comparto scuola del 4.8.1995. Il docente validamente incaricato, nei casi di cui all’art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, di compiti di sostituzione piena del dirigente o del reggente, o che li svolga di fatto ai sensi del successivo comma 5, con le caratteristiche di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale di cui al comma 3 del medesimo art. 52, esercita mansioni superiori per le quali è dovuta l’indennità di funzioni superiori, nell’importo dell’art. 69, co. 1, CCNL 1994-1997, salvaguardato dall’art. 146 CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del dirigente e del docente. Tuttavia, come si desume dall’art. 52, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 165/2001, la sostituzione del dirigente assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e non attribuisce il diritto a differenze retributive.

Il Fatto

La vicenda riguarda un docente che, in un istituto scolastico condotto in regime di reggenza, ha svolto funzioni di collaboratore e in alcuni periodi ha sostituito il dirigente. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, gli aveva riconosciuto l’indennità per funzioni vicarie di cui all’art. 69, co. 2, CCNL 1994-1997 per gli anni 2011-2013, sul solo presupposto della nomina a vicario del reggente.

Contro tale decisione il Ministero ha proposto ricorso principale in Cassazione, mentre il docente ha resistito con ricorso incidentale. La questione centrale attiene alla individuazione dei presupposti retributivi delle funzioni sostitutive del dirigente scolastico e al trattamento economico spettante al docente collaboratore.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, che subordina il riconoscimento delle mansioni superiori a oggettive esigenze di servizio e al requisito della prevalenza. La norma collettiva — art. 146 CCNL 2007 — ha inteso regolare in via autonoma le conseguenze economiche dell’assegnazione a mansioni diverse, salvaguardando solo in parte la misura degli importi di cui all’art. 69, co. 1, CCNL 1994-1997.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare Corte cost. n. 273 del 1997, secondo cui l’art. 36 Cost. richiede che si tenga conto delle funzioni effettivamente espletate, ma non impone la piena corrispondenza al trattamento economico di chi appartenga a un ruolo diverso e abbia superato una selezione concorsuale. Analogo è l’orientamento di Corte cost. n. 71 del 2021 e delle Sezioni Unite n. 25837 del 2007, secondo cui l’art. 36 Cost. non impone un rigido automatismo retributivo.

Quanto alla sostituzione per ferie, l’art. 52, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 165/2001 esclude espressamente che l’assenza per ferie integri esercizio di mansioni superiori. Si tratta di una scelta giustificata dalla naturale brevità del periodo feriale, che rende ontologicamente impossibile ipotizzare la prevalenza, e coerente con la giurisprudenza interna (Cass. n. 18140 del 2022) ed eurounitaria (Max-Planck del 2018; Comune di Cupertino del 2024).

Con riferimento alla reggenza, la nomina a vicario non basta più a fondare il diritto all’indennità. Spetta invece al docente solo il compenso proprio del collaboratore, a carico dei fondi di istituto, salvo che risulti la sostituzione piena del dirigente secondo i requisiti di prevalenza sopra delineati.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *