Accesso domiciliare fiscale: il giudice tributario deve controllare i gravi indizi (Cass. civ. Sez. V n. 25049 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile anche ai fini delle imposte sui redditi per il richiamo operato dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario, in caso di contestazione del contribuente, è tenuto a verificare l’idoneità degli elementi offerti dall’ufficio o dalla guardia di finanza ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale nonché la correttezza dell’apprezzamento compiuto dal procuratore della Repubblica. Se il provvedimento autorizzatorio è motivato per relationem, mediante recepimento dei rilievi dell’organo richiedente, l’amministrazione finanziaria che intende avvalersene deve produrre in giudizio anche la richiesta richiamata a fini motivazionali, a pena di nullità dell’autorizzazione e, conseguentemente, dell’atto impositivo fondato sulla documentazione acquisita in esecuzione di quel provvedimento.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza all’esito di un accesso domiciliare e di indagini sui conti correnti, ha accertato un maggior reddito professionale ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2012.

Il contribuente ha proposto impugnazione dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso annullando l’atto impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e per incongruenza dei ricavi accertati. L’appello dell’amministrazione è stato parzialmente accolto dalla commissione tributaria regionale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale, correggendo la motivazione dei giudici di appello: l’accertamento era stato condotto a seguito di accesso, ispezione e verifica presso lo studio professionale e l’abitazione del contribuente, ipotesi disciplinata dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La norma impone il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura. Nella specie tale termine risulta ampiamente rispettato, essendo l’avviso intervenuto oltre due anni dopo la sottoscrizione del verbale.

Il secondo motivo è invece accolto. L’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente l’accesso in locali diversi da quelli destinati all’esercizio di attività commerciali o professionali soltanto previa autorizzazione del procuratore della Repubblica e in presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali. Richiamando le Sezioni unite, la Corte ribadisce che l’autorizzazione costituisce un provvedimento amministrativo, sindacabile dal giudice tributario nel suo contenuto: il giudice deve controllare non solo l’esistenza del decreto e la presenza dei requisiti formali, ma anche la correttezza in diritto dell’apprezzamento degli indizi.

Il Collegio precisa che, nel caso di motivazione per relationem, l’amministrazione deve produrre in giudizio non solo il provvedimento autorizzatorio, ma anche la richiesta in esso richiamata. Diversamente, l’autorizzazione è nulla e gli effetti dell’illegittimità refluiscono sulla documentazione acquisita, che è inutilizzabile, e quindi sulla legittimità dell’atto impositivo.

I giudici di appello si sono limitati ad accertare i requisiti formali dell’autorizzazione, senza verificare il contenuto motivazionale e la sussistenza dei gravi indizi, in particolare con riguardo all’immobile adibito ad uso abitativo. La sentenza è quindi cassata con rinvio. La Corte esclude che la questione possa essere ricondotta ai locali ad uso promiscuo, poiché la stessa controricorrente dà atto di tre accessi distinti, tra cui quello presso l’abitazione.

Quanto agli altri motivi, il Collegio li rigetta. In particolare, il quarto motivo è infondato: l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 pone a favore dell’amministrazione una presunzione legale relativa, che determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. La questione sull’efficacia del giudicato penale e sull’applicabilità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 resta riservata al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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