Costi appalto illecito manodopera indeducibili e raddoppio termini inapplicabile IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 10633 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, i costi fatturati a seguito di un contratto di appalto di manodopera dichiarato nullo sono indeducibili ai fini IRES quando il contribuente non provi che essi coincidono con quelli che avrebbe sostenuto assumendo direttamente i lavoratori, difettando il requisito della certezza del costo. Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 non opera per l’IRAP, non essendo le violazioni delle relative disposizioni presidiate da sanzioni penali. La produzione in cassazione della sentenza penale di assoluzione è ammissibile solo per far valere principi di ordine pubblico unionale e non per le contestazioni in materia di imposte dirette.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito in ragione dell’illegittima deduzione di costi per fatture riguardanti un’intermediazione illecita di manodopera e del recupero di retribuzioni erogate in nero. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava quello incidentale della società, confermando la legittimità del raddoppio dei termini, la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione e la ripresa sui costi e sulle retribuzioni in nero, oltre alle sanzioni.
Avverso la sentenza regionale la società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria. L’Amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i primi quattro motivi. Il primo è infondato: in tema di accertamento fondato su presunzioni semplici, non è richiesta la prova “certa” dei fatti, essendo sufficiente che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e valutati complessivamente e non atomisticamente. Ne deriva che, di fronte a un avviso fondato su valide presunzioni, grava sul contribuente l’onere della prova contraria.
Il secondo motivo è inammissibile: la denuncia di omesso esame di fatti decisivi mira, in realtà, a censurare l’insufficienza motivazionale della sentenza, vizio non più deducibile in sede di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012. Il terzo motivo è infondato: venuta meno l’efficacia giuridica della fatturazione per la nullità del contratto di appalto, viene meno anche la deducibilità dei costi così fatturati, e l’onere della prova rigorosa delle componenti di costo riferibili alla sola forza lavoro incombe sulla società contribuente. A fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la deducibilità va verificata alla luce dell’art. 8 del d.l. n. 16/2012, che sostituisce l’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537/1993.
Il quinto motivo è fondato, con esclusivo riferimento all’IRAP. Il raddoppio dei termini, pur legittimo in presenza di seri indizi di reato per IRPEF e IVA, non trova applicazione per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Il periodo d’imposta di riferimento è il 2009.
Il sesto motivo è infondato: la motivazione dell’atto impositivo può essere adempiuta anche per relationem, mediante riferimento agli elementi essenziali di altri atti, essendo sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale del documento richiamato. Sono infondati anche il settimo, l’ottavo e il nono motivo, riguardanti l’autorizzazione alla verifica, la motivazione dell’avviso e la contestazione delle sanzioni. Quanto alla documentazione prodotta in memoria, la Corte ne dichiara l’inammissibilità: la sentenza penale di assoluzione è producibile solo per far valere principi di ordine pubblico unionale e non per le contestazioni in materia di imposte dirette.
In conclusione, la Corte accoglie il quinto motivo nei limiti indicati, rigetta gli altri, cassa la sentenza sul motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario limitatamente alla ripresa IRAP e alle conseguenti sanzioni, compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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