La riferibilità dei conti correnti dei soci alla società a ristretta base partecipativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 11140 del 25.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi d’impresa e dell’IVA, le risultanze dei conti correnti bancari formalmente intestati ai soci di una società a ristretta base partecipativa possono essere legittimamente riferite alla società, sulla base della presunzione di sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, salva la prova contraria a carico del contribuente, il quale deve dimostrare analiticamente l’estraneità delle singole operazioni all’attività d’impresa. Tale facoltà di indagine non è limitata dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, che autorizzano l’accesso anche a conti intestati a terzi quando ricorrano elementi sintomatici, quale la ristrettezza della compagine sociale. Non sussiste, inoltre, nel sistema processuale, il divieto delle presunzioni di secondo grado, ben potendo un fatto noto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.

Il Fatto

La società contribuente, operante in regime di tassazione per trasparenza, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa, il reddito di partecipazione delle due socie e il maggior volume d’affari, sulla base delle indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza anche sui conti personali delle socie. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, respingeva l’appello, ritenendo che la società non avesse fornito prova analitica della estraneità dei movimenti bancari all’attività imprenditoriale. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione delle norme sull’accertamento bancario per la mancata dimostrazione della riferibilità alla società dei conti intestati a terzi, la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alle movimentazioni in uscita e la violazione del preteso divieto di doppia presunzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i movimenti bancari operati su conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati. La ristretta base partecipativa della società e l’assenza di autonome fonti di reddito dei soci integrano, infatti, elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per il mancato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente specificamente indicato i documenti su cui il motivo si fondava, e la infondatezza nel merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che ricorre solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente o perplessa, vizi non ravvisabili nella sentenza impugnata.

Il terzo motivo è stato infine respinto, in quanto la pronuncia della CTR aveva espressamente chiarito che la riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie derivava dalla presunzione fondata sulla ristretta base partecipativa, e che nel sistema processuale non esiste alcun divieto delle presunzioni di secondo grado, non essendo tale limite riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né ad altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione adeguata a fondare l’accertamento del fatto ignoto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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