Decreto ingiuntivo del cessionario: imposta di registro fissa per i crediti soggetti a IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 1992 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza o il decreto ingiuntivo con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento in favore del cessionario di un credito originariamente soggetto a IVA non sconta l’imposta in misura proporzionale, bensì quella in misura fissa, ai sensi della nota II all’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. Tale conclusione discende dall’applicazione del principio di alternatività IVA/registro di cui all’art. 40 del medesimo d.P.R., dovendosi avere riguardo, ai fini della tassazione, alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto. Il principio si estende all’atto enunciato nel provvedimento giudiziario, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, purché lo stesso abbia natura dichiarativa e non novativa.
Il Fatto
La controversia origina dall’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva a una banca, cessionaria di un credito, il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale in relazione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale nei confronti della società debitrice ceduta e alla transazione ivi enunciata. La contribuente impugnava l’avviso, sostenendo l’applicabilità dell’imposta in misura fissa, trattandosi di atti relativi a un rapporto soggetto a IVA. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo accoglieva il ricorso della banca, e l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, esamina congiuntamente i motivi proposti dall’Agenzia, incentrati sulla violazione dell’art. 22 e dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. Il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale in materia, richiamando il principio affermato dalla sentenza n. 11312 del 2000, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto. Tale principio era stato disatteso dalla successiva sentenza n. 4802 del 2011, che aveva invece optato per la tassazione proporzionale.
La Corte dichiara di voler dare continuità all’orientamento delle sentenze gemelle n. 15263 e n. 15264 del 2021, che hanno ripreso il più risalente principio del 2000. La ragione fondamentale è che il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello originariamente vantato dal cedente, mutando solo il soggetto attivo del rapporto. Il debitore ceduto, pertanto, resta obbligato nei confronti del cessionario negli stessi termini in cui lo era verso il creditore originario, potendo opporre tutte le eccezioni a quest’ultimo opponibili.
Da ciò deriva che, se il rapporto tra cedente e debitore ceduto è soggetto a IVA, la sentenza di condanna che accerta l’obbligo di adempimento non può essere tassata con l’imposta di registro proporzionale, operando il principio di alternatività di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. La Corte precisa che tale principio si applica anche all’atto enunciato nel provvedimento, come la transazione, purché questa abbia natura dichiarativa e non novativa: solo in quest’ultimo caso sorgerebbe un nuovo rapporto giuridico autonomamente tassabile.
Nella specie, la transazione conclusa tra la banca cessionaria e la società debitrice aveva natura dichiarativa, essendosi limitata a ridurre l’originaria pretesa creditoria, senza alterare i connotati del rapporto sottostante. La Corte ritiene, quindi, corretto l’operato del giudice di merito, che aveva applicato l’imposta fissa, e rigetta il ricorso dell’Agenzia, compensando le spese del giudizio di legittimità in ragione della mancanza di un univoco orientamento della giurisprudenza sulla questione.
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Nota della Redazione
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