Somministrazione a tempo indeterminato: accordo di RSU non abilita la conversione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25339 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lett. i), d.lgs. n. 276 del 2003, solo se prevista da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative. Tale requisito non è integrato da un accordo aziendale sottoscritto dalla RSU, soggetto distinto dalle organizzazioni sindacali e competente solo nelle materie delegate dal contratto nazionale: la legittimazione non può desumersi ex post dalla composizione della RSU. In difetto, il lavoratore ha diritto alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione. Il regime indennitario forfettario dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 è riferito esclusivamente al contratto a tempo determinato e non è applicabile per analogia alla somministrazione a tempo indeterminato, trattandosi di disciplina derogatoria e non essendovi lacuna nell’ordinamento.

Il Fatto

Una società utilizzatrice e un’agenzia per il lavoro erano state convenute da una lavoratrice somministrata. Il giudice di primo grado aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatrice e aveva condannato quest’ultima alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° luglio 2015. La Corte d’appello di Firenze aveva respinto gli appelli di entrambe le società, confermando la decisione.

La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, censurando l’interpretazione dell’accordo aziendale e il mancato ricorso all’analogia con la disciplina del contratto a termine. La lavoratrice ha resistito con controricorso; l’agenzia intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’accordo aziendale del 26.7.2012 fosse stato sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale aveva interpretato l’accordo in base al dato letterale, rilevando che lo stesso risultava stipulato dalla RSU aziendale e non dalle organizzazioni sindacali, e richiamando il diverso ruolo e i diversi compiti che l’ordinamento assegna ai due soggetti, con competenza delle RSU limitata alle materie delegate dal contratto nazionale.

Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali, ricorda la Corte, può esercitarsi solo per vizi di motivazione, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme di ermeneutica negoziale, a condizione che i motivi non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione. La ricorrente, invece, ha solo evocato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza dedurre il contrasto con i canoni ermeneutici.

La Corte esclude lo spazio per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: tale censura presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova e ricorre quando il giudice utilizzi prove non acquisite o valuti le prove con criteri diversi da quelli legali. Nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo, che si fonda su un presupposto di fatto smentito dalla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente invocava l’applicazione analogica dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, sul risarcimento forfettizzato. Il motivo non è fondato. La disposizione, per rubrica e contenuto, si riferisce esclusivamente al contratto a tempo determinato. L’analogia, ricorda la Corte richiamando i principi delle Sezioni Unite, postula una lacuna nell’ordinamento: lacuna che non sussiste, poiché l’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 disciplina le conseguenze della somministrazione disposta fuori dei limiti di legge, prevedendo la costituzione del rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore e il risarcimento secondo i criteri della mora accipiendi. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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