TFR maturato per il tempo determinato erogabile alla cessazione del singolo contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9989 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguito dall’assunzione in ruolo presso la stessa amministrazione, il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto. L’esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione dell’iscrizione al fondo gestito dall’INPS, restando irrilevante la continuità temporale, in fatto, di più rapporti. La distinzione tra rapporto a tempo determinato e successivo rapporto a tempo indeterminato non è superata dalle indicazioni del diritto dell’Unione europea in tema di abusiva reiterazione dei contratti.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva stipulato con un Comune plurimi contratti a tempo determinato, dal 2010 al 2015, prima di essere assunta a tempo indeterminato. Il Tribunale le riconosceva il diritto al TFR per ogni singolo rapporto a termine e la Corte d’appello, pronunciando sul gravame dell’INPS, confermava la decisione, ritenendo il TFR dovuto alla cessazione di ciascun contratto.
L’INPS ricorreva per cassazione deducendo l’unicità dei rapporti di servizio e sostenendo che, alla luce della disciplina peculiare del TFR pubblicistico, la prestazione potesse essere erogata solo alla definitiva cessazione dal servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto le censure si pongono contro un orientamento consolidato che non offrono ragioni per rimeditare.
Richiamando le Sezioni Unite n. 24280 del 2014 e la successiva giurisprudenza, la Corte ha ricordato che l’esigibilità del TFR è ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato: la cessazione giuridica del rapporto di lavoro. Assume esclusivo rilievo la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti, seppure in successione temporale e alle dipendenze della stessa amministrazione. Le peculiarità del regime pubblicistico del TFR, valorizzate dal ricorrente, non privano di rilievo la circostanza che, rimanendo applicabile l’art. 2120 cod. civ., la prestazione spetti alla cessazione del rapporto, indipendentemente da quella del rapporto previdenziale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le critiche non si confrontano con l’iter logico della pronuncia d’appello, che esclude l’unicità del rapporto e l’applicabilità al settore pubblico della conversione prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001. I principi del diritto dell’Unione in tema di contratti a termine non fanno venire meno la distinzione tra il rapporto a termine e quello successivo a tempo indeterminato, instaurato ex novo per autonoma determinazione negoziale.
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Nota della Redazione
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