Azioni di nunciazione e obbligo di esame delle risultanze del CTU (Cass. civ. Sez. III n. 25330 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni di nunciazione di cui agli artt. 1171 e 1172 cod. civ., esperibili anche nei confronti della pubblica amministrazione a tutela della proprietà, del possesso o di altro diritto reale di godimento, il giudice che dispone il rinnovo della CTU non è vincolato a recepirne le conclusioni, ma non può ometterne del tutto la considerazione. È affetta da violazione di legge e da vizio motivazionale la sentenza che, dopo aver premesso che oggetto del giudizio è l’accertamento della situazione di pericolo per la proprietà, non dia conto delle valutazioni tecniche del consulente e fondi la decisione sulla natura provvedimentale e sull’efficacia vincolante del PAI. L’avvenuta ultimazione delle opere in spregio a un’ordinanza cautelare non ne dimostra di per sé la correttezza, né l’assenza di allagamenti in occasione di una piena successiva di portata minore è circostanza decisiva.
Il Fatto
Una società proprietaria di una tenuta agricola situata tra due fiumi lamenta che le opere idrauliche realizzate dall’Agenzia interregionale e dall’ATI appaltatrice, in esecuzione del Piano di Assetto Idrogeologico, in luogo del ripristino di una precedente “mantellata” asportata da una piena straordinaria, abbiano esposto il fondo a pericolo di inondazione ed erosione.
La società agisce in sede cautelare con azione di nuova opera e danno temuto; il Tribunale accoglie il ricorso e ordina una serie di opere di manutenzione e rimodellamento. Nel successivo giudizio di merito, promosso dall’Agenzia per accertare l’insussistenza di situazioni di pericolo, il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’appello, disposto il rinnovo della CTU, accoglie gli appelli dell’Agenzia e dell’ATI e revoca l’ordinanza cautelare. La proprietaria ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, per omessa pronuncia, è manifestamente infondato: accogliendo le impugnazioni e revocando l’ordinanza cautelare, la Corte territoriale ha provveduto, sia pure implicitamente, sulla domanda di accertamento negativo proposta dall’Agenzia. Il quarto motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è infondato per difetto di decisività: la minore portata della piena successiva rispetto a quella storica non avrebbe verosimilmente mutato l’argomentazione, che è comunque erronea in iure.
Sono invece fondate le censure, connesse, per violazione di legge e per vizio motivazionale. La Corte d’appello muove da una premessa esatta: le azioni di nunciazione sono ammissibili anche nei confronti della pubblica amministrazione e sono funzionali alla tutela della proprietà, del possesso o di altro diritto reale di godimento, anche al fine di prevenire il danno derivante da una nuova opera o cosa altrui. Correttamente, quindi, individua l’oggetto del giudizio nella verifica dei presupposti degli artt. 1171 e 1172 cod. civ. e, in funzione di tale accertamento, dispone il rinnovo della CTU.
La motivazione, tuttavia, non dà alcun conto delle valutazioni del consulente e delle risposte ai quesiti. Dopo aver premesso che i presupposti di legge non sussistono “alla luce di quanto emerso nella nuova CTU”, la sentenza “vira” sulla natura provvedimentale amministrativa del PAI e sulla sua efficacia vincolante, non presentando il piano evidenze di illegittimità, così dimenticando la propria stessa premessa sul thema decidendum.
Il giudice non era tenuto a recepire senz’altro le valutazioni tecniche, potendo criticamente discostarsene, ma non poteva ometterne completamente la considerazione. Il CTU aveva confermato la triplice esigenza già indicata in sede cautelare: rimozione del guado dimenticato, adeguata protezione dell’argine e taglio della vegetazione con asportazione del materiale accumulatosi. La Corte territoriale, invece, dall’avvenuta ultimazione delle opere ha tratto argomento per affermarne la correttezza, solo perché non si erano verificati allagamenti dopo la piena successiva, trascurando che la realizzazione era avvenuta in spregio all’ordinanza cautelare, la cui persistente efficacia avrebbe imposto le diverse incombenze in essa descritte.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perché riesamini la domanda tenendo conto delle valutazioni del consulente d’ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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