Diritto di critica del lavoratore e limiti del licenziamento per condotte diffamatorie (Cass. civ. n. 14165/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di critica, quale libera estrinsecazione del pensiero, è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
Il requisito della verità, anche solo putativa, della notizia richiede che la medesima sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, e non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive o da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false.
Il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di fedeltà e correttezza anche al di fuori dell’orario di lavoro, e il datore di lavoro può legittimamente irrogare il licenziamento per condotte diffamatorie e lesive dell’immagine aziendale poste in essere tramite social network, quando queste violino i limiti del diritto di critica e integrino un grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Il vizio di motivazione, in caso di doppia conforme, è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrando che esse sono tra loro diverse, e non assolve agli oneri di specificazione se non indica il contenuto e la data degli atti processuali rilevanti.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società del settore ambientale, fu licenziato per giusta causa a seguito di reiterate pubblicazioni, sulla propria pagina Facebook, di post e commenti diffamatori e lesivi del decoro e dell’onore dell’azienda, nonché per il mancato adempimento dell’obbligo di rimozione dei post impostogli con ordinanza cautelare dal Tribunale di Trani del 23 agosto 2022. Le contestazioni disciplinari del 22 luglio, 3, 8, 9, 10, 16 e 23 agosto 2022, e i precedenti provvedimenti disciplinari del 22 aprile, 6 luglio e 24 agosto 2022, furono richiamati nella lettera di licenziamento dell’8 settembre 2022.
Il Tribunale di Trani rigettò il ricorso del lavoratore, e la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 322 del 6 maggio 2025, confermò la decisione, ritenendo le condotte gravi e reiterate, lesive dell’immagine aziendale e non coperte dal diritto di critica, per l’utilizzo di espressioni disonorevoli e per la mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di rimozione. Il lavoratore propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili il primo e il secondo motivo, per omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia. La Corte rileva che la sentenza impugnata è una doppia conforme, e il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrando che esse sono diverse. La Corte d’Appello, dopo aver richiamato le contestazioni del 20 maggio 2022 e del 6 luglio 2022, ha ritenuto che il lavoratore avesse avuto piena conoscenza delle stesse, statuizione rimasta incensurata.
La Corte rigetta anche il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione del diritto di cronaca e di critica. La censura è inammissibile perché non indica i contenuti e i destinatari delle querele, né la data e il contenuto del provvedimento del Tribunale di Trani, non assolvendo agli oneri di specificazione. La Corte, nel merito, richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 21651/2023) secondo cui il diritto di critica è scriminato solo se rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti e dell’interesse pubblico alla conoscenza; la verità putativa richiede un serio lavoro di ricerca, e non sussiste quando fatti veri siano accompagnati da insinuazioni o allusioni idonee a creare rappresentazioni false. La Corte d’Appello ha correttamente valutato le espressioni utilizzate come offensive e denigratorie, e tale valutazione di merito è insindacabile in sede di legittimità.
La Corte dichiara inammissibile il quarto motivo, sul difetto di proporzionalità della sanzione, poiché non coglie il decisum: la Corte territoriale ha giustificato il licenziamento sulla base della gravità e alta frequenza delle condotte, della recidiva e del mancato ottemperamento all’ordine giudiziale, valutazioni di merito non riesaminabili. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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