Danno da revoca della pensione e affidamento del pensionato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18821 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della pensione, il pregiudizio ristorabile a favore dell’assicurato che abbia confidato nella stabilità del trattamento pensionistico già liquidato integra una voce di danno patrimoniale, commisurata all’importo dell’emolumento venuto meno, e non una figura di danno esistenziale. Il ricorso per cassazione che imputi al giudice di merito di aver liquidato un danno non richiesto, senza confrontarsi con la reale statuizione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, restando insindacabile la valutazione di merito che abbia percorso in modo logico e non contraddittorio la questione del danno.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento di una pensione VO, poi revocata dall’Inps. L’Istituto aveva chiesto la restituzione dell’indebito e il lavoratore si era opposto, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda di indebito proposta dal ricorrente e respinto quella risarcitoria, per difetto di prova del danno. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma, aveva riconosciuto all’assicurato la tutela dell’affidamento, condannando l’Inps alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione e liquidando il danno in misura pari al rateo mensile per il periodo indicato. Contro questa decisione l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, con controricorso e ricorso incidentale del lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale dell’Inps denunciava la violazione dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 52 della legge n. 88 del 1989, come modificato dall’art. 13 della legge n. 412/1991, nonché dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avesse liquidato un inesistente danno esistenziale mai domandato dal lavoratore, prendendo come parametro il rateo mensile di pensione.
La Corte rileva che la doglianza non si confronta con la statuizione effettiva del giudice di appello. Questi aveva qualificato il pregiudizio come danno patrimoniale da mancata percezione della pensione, determinato dalla perdita dell’emolumento su cui l’assicurato aveva fatto affidamento e dalla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in vista del pensionamento. Nel ragionamento della Corte territoriale non compare alcuna voce di danno esistenziale, con la conseguenza che il motivo, costruito su un presupposto diverso dalla ratio decidendi, è inammissibile.
Il ricorso incidentale deduceva la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e per contraddittorietà della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento per le retribuzioni perdute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il motivo, pur tempestivo alla luce della normativa Covid, è infondato. La motivazione non è illogica né contraddittoria e consente di ricostruire il percorso logico del giudice di merito, che ha affrontato il profilo risarcitorio superando il minimo costituzionale, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Non sussiste quindi l’omesso esame denunciato. L’inammissibilità del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale giustificano la compensazione delle spese per soccombenza reciproca, con i conseguenti obblighi in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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