Sospensione del termine per ricorrere avverso sentenza d’appello in caso di revocazione (Cass. civ. Sez. III n. 25399 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione per revocazione di una sentenza d’appello, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione dell’atto di citazione per revocazione e può essere sospeso, ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ., dal giudice d’appello. Il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte che accoglie l’istanza di sospensione produce effetto sospensivo immediato, indipendentemente dalla sua successiva revoca in sede collegiale. A tale revoca non può attribuirsi efficacia ex tunc, poiché il collegio non rileva vizi di legittimità del decreto, ma rinnova un giudizio di mera opportunità. Il termine residuo torna quindi a decorrere dalla data del provvedimento collegiale di revoca. Il professionista risponde altresì del rogito di un atto annullabile per conflitto di interessi, essendo il rifiuto di rogare un comportamento non solo possibile ma dovuto.

Il Fatto

Un notaio aveva rogato un atto di compravendita di nuda proprietà immobiliare in presenza di un evidente conflitto di interessi, concluso dal rappresentante della venditrice con se stesso in forza di una procura speciale del tutto generica. La venditrice agiva per il risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 16/10/2023, confermava la condanna.

Avverso tale sentenza il notaio proponeva sia ricorso per cassazione sia impugnazione per revocazione, quest’ultima dichiarata inammissibile dalla stessa Corte d’appello con sentenza del 6/6/2024 per difetto di ius postulandi del difensore. Contro le due pronunce proponeva distinti ricorsi per cassazione, riuniti, contestando in via preliminare la tempestività del ricorso avverso la sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, applicando in via analogica l’art. 335 cod. proc. civ., richiamando Sez. L n. 21315 del 2022. Rileva poi che le questioni poste dal ricorso avverso la sentenza di revocazione assumono carattere pregiudiziale, da esaminare per prime.

Sull’impugnazione per revocazione, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione del giudice di merito sull’efficacia probatoria della documentazione, prospettando una diversa incidenza rappresentativa degli elementi istruttori. Il controllo di legittimità non consente il riesame del merito, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento. L’inammissibilità di tale profilo assorbe i restanti, poiché la decisione non condurrebbe ad esito diverso.

Sul ricorso avverso la sentenza d’appello, la Corte affronta la questione preliminare della tempestività. L’atto di citazione per revocazione era stato notificato il 12/11/2023, individuando la scadenza del termine per ricorrere all’11/1/2024. Il ricorrente aveva chiesto la sospensione, ottenendo un decreto inaudita altera parte del Presidente del Collegio in data 3/1/2024, poi revocato dal collegio il 14/3/2024. La Corte ritiene che il decreto presidenziale abbia sortito l’effetto sospensivo, non essendo configurabile un’efficacia ex tunc della revoca collegiale. Valorizza inoltre la tutela dell’affidamento della parte che ha esercitato una prerogativa processuale accordata dalla legge. Consumati 52 giorni, gli otto residui slittano dal 14/3/2024, fissando la scadenza al 22/3/2024: il ricorso, notificato il 21/3/2024, è tempestivo.

Nel merito, i motivi sono infondati o inammissibili. Il primo e il secondo escludono il litisconsorzio necessario, essendo autonome le domande verso il notaio e verso il rappresentante infedele. Il terzo, il quarto e il settimo prospettano una rilettura del merito, non consentita. Il quinto conferma la responsabilità del notaio: gli obblighi di consulenza e il dovere di dissuasione impongono il rifiuto del rogito di un atto annullabile per conflitto di interessi. Il sesto esclude l’inversione dell’onere della prova, spettando al notaio dimostrare l’assenza di inadempimento. Il ricorso principale è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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