Revocazione per documento decisivo ex art 395 n 3 cod proc civ (Cass. civ. Sez. III n. 25397 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ., il requisito della decisività del documento presuppone la sua attitudine a condurre, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a una decisione diversa da quella revocata. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che si limiti a contestare la valutazione del giudice di merito sull’efficacia rappresentativa del documento offerto, prospettandone una lettura soggettiva, poiché il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo il controllo di correttezza giuridica e di coerenza logica della motivazione. Ove il giudice della revocazione abbia escluso in radice la decisività del documento, i motivi di natura rituale sulla tardività della produzione o sulla costituzione della controparte restano assorbiti, non potendo la loro eventuale fondatezza condurre a un diverso esito decisorio.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente contro un soggetto e una fondazione bancaria, per i danni asseritamente subiti in conseguenza di una calunnia: i convenuti lo avrebbero denunciato per diffamazione pur essendo consapevoli della sua innocenza. La pretesa diffamazione sarebbe consistita nell’affermazione, propalata dal ricorrente e ripresa dagli organi di stampa, secondo cui i convenuti avrebbero provocato il dissesto di un istituto di credito per colpire i gruppi imprenditoriali da questo sostenuti, tra cui quello di cui il ricorrente era socio e fideiussore.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per ragioni di rito; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 23.09.2022, ha confermato il rigetto, ma su ragioni di merito, ravvisando il difetto di prova dell’elemento soggettivo della calunnia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione e, parallelamente, ricorso per revocazione ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ., dichiarato inammissibile dalla stessa Corte d’appello con sentenza del 29.05.2024. Avverso entrambe le pronunce ha proposto distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, in conformità all’ordinanza interlocutoria emessa nel corso del giudizio. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i ricorsi contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza, per la connessione tra le pronunce, con applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ.
L’esame è stato avviato dal ricorso contro la sentenza del giudizio di revocazione, poiché le questioni ivi poste assumono carattere pregiudiziale. Il terzo e il quarto motivo — con cui il ricorrente contestava la ritenuta non decisività della documentazione e l’idoneità della documentazione avversaria — sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente si è limitato a prospettare una diversa incidenza rappresentativa dei verbali prodotti, sostenendone la decisività sulla base di una lettura meramente soggettiva, impostazione non consentita in sede di legittimità.
Il Collegio ha ribadito che il giudizio di cassazione non consente il riesame del merito, ma solo il controllo di correttezza giuridica e di coerenza logica delle argomentazioni del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e valutarne l’attendibilità. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva evidenziato la sostanziale inidoneità rappresentativa degli elementi offerti a dimostrare l’elemento soggettivo della calunnia. L’inammissibilità del terzo e del quarto motivo ha giustificato l’assorbimento dei primi due, di natura rituale: anche ove errata la decisione sulla tardività della produzione o sulla costituzione della controparte, l’esito non sarebbe mutato.
Quanto al ricorso contro la sentenza di appello, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a prospettare una rinnovazione del riesame nel merito. Il secondo motivo — mancata ammissione dei mezzi istruttori — è parimenti inammissibile: il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, che l’assunzione delle prove avrebbe condotto a una decisione diversa. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, avendo il ricorrente argomentato l’illogicità della motivazione attraverso elementi tratti aliunde rispetto al testo della sentenza impugnata, in contrasto con i criteri delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Nota della Redazione
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