Sgravi mobilità: trasformazione a termine anticipata senza soluzione di continuità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12828 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 2, legge n. 223/1991, l’espressione “nel corso del suo svolgimento” va interpretata nel senso che il beneficio compete al datore di lavoro che trasformi volontariamente il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità tra il primo e il secondo. A tal fine non rileva che il contratto a tempo indeterminato sia stipulato prima della scadenza del termine e che le parti ne facciano decorrere gli effetti dal giorno immediatamente successivo alla scadenza stessa. La natura premiale del beneficio impone di valorizzare l’effettiva successione dei rapporti, non la collocazione temporale degli effetti negoziali. La compensazione delle spese di lite non può fondarsi sulla dedotta novità della questione quando il giudice di merito abbia tratto la regola del caso da un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Una società datrice di lavoro aveva assunto una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, fruendo degli sgravi contributivi dell’art. 8, legge n. 223/1991. L’INPS aveva contestato la spettanza del beneficio, ritenendo che tra i due contratti vi fosse stata soluzione di continuità, e aveva emesso avvisi di addebito per il recupero delle somme.

La società si era opposta e l’opposizione era stata accolta in primo grado. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 31.08.2018, aveva confermato la pronuncia, compensando però tra le parti le spese di causa. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando proprio il capo sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale dell’Istituto si fonda su un solo motivo: la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, legge n. 223/1991. Secondo l’INPS, il diritto allo sgravio sarebbe escluso perché, al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, le parti avevano pattuito che la trasformazione operasse alla scadenza del termine, con conseguente continuità solo apparente tra i due rapporti.

La Corte respinge la censura. Il testo della norma condiziona il beneficio alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato avvenuta “nel corso del suo svolgimento”, e l’espressione è stata già interpretata nel senso che rileva la volontarietà della trasformazione e l’assenza di interruzione tra il primo e il secondo rapporto. Nel caso concreto la stipula del contratto a tempo indeterminato è avvenuta il 18.12.2012, dunque prima della scadenza del termine fissata al 31.12.2012, sebbene gli effetti siano stati fatti decorrere dall’1.1.2013.

Il Collegio osserva che la posticipazione degli effetti non vale a introdurre una soluzione di continuità. La natura premiale del beneficio, già rimarcata da Cass. n. 25315 del 2007, sposta l’accento sull’effettiva successione dei rapporti di lavoro: ciò che conta è che l’assunzione a tempo indeterminato segua senza interruzione il rapporto a termine. Nel caso di specie tale continuità non è revocabile in dubbio.

Quanto al ricorso incidentale, la società contesta la compensazione delle spese disposta dai giudici territoriali in ragione della “novità della questione”. La Corte richiama l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche dell’art. 13, d.l. n. 132/2014, convertito con la legge n. 162/2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, o in presenza di sopravvenienze di pari o maggiore gravità ed eccezionalità. Il motivo è fondato: gli stessi giudici di merito avevano deciso la controversia applicando la regula iuris desunta dal principio di Cass. n. 25315 del 2007, dandole continuità, così escludendo che la questione fosse nuova.

La sentenza è quindi cassata nel solo capo relativo alla compensazione delle spese, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale comportano la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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