Valutazione estimativa del ramo d’azienda ed obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 21174 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro su cessione di ramo d’azienda, la motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice di merito indichi, per ciascuna componente estimata, la ratio decidendi posta a fondamento del valore condiviso, distinguendo l’avviamento dalla componente immobiliare. Il valore del marchio può essere oggetto di autonoma valutazione estimativa quale componente dell’avviamento, ove risulti non condivisibile il criterio fondato sulla redditività media del settore. Le censure che ripropongono le tesi e i dati della consulenza di parte non integrano la denuncia di motivazione contraddittoria, ma introducono un non consentito riesame del merito. La violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera riproposizione di argomenti probatori difensivi.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione alla registrazione di un contratto di cessione di ramo d’azienda. L’Agenzia delle Entrate aveva determinato il maggior valore secondo un reddito prospettico, applicando una percentuale di redditività media di settore.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’impugnazione della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, ha accolto per quanto di ragione l’appello dell’Ufficio, valorizzando il marchio quale componente dell’avviamento e confermando la stima della componente immobiliare, con rinvio all’ufficio per la determinazione dell’imposta. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione: il giudice del gravame avrebbe escluso la correttezza del metodo dell’Ufficio e, nondimeno, avrebbe fatto coincidere l’avviamento col valore del marchio, che ne costituisce una componente.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. comporta la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
Nel caso concreto la sentenza impugnata offre puntuale indicazione delle ragioni poste a fondamento di ciascuna valutazione estimativa condivisa. La condivisione del criterio dell’Ufficio importa il rigetto implicito della difforme valutazione di parte. La censura che ripropone i dati della consulenza attinge un giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, risolvendosi in un erroneo accertamento in fatto.
Quanto al marchio, la Corte esclude ogni contraddittorietà interna: esso è bene suscettibile di valutazione quale componente dell’avviamento e può formare oggetto di autonoma stima ove non sia condivisibile il criterio fondato sulla redditività, secondo il richiamo a Cass. n. 1118 del 2019.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 43 e 51 d.P.R. n. 131/1986. La Corte ricorda che l’art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti legittimanti l’accertamento del maggior valore, tra cui gli altri elementi di valutazione, rispetto ai quali rileva la stima dell’Agenzia del territorio. Il giudice del gravame ha valorizzato l’omogeneità territoriale e la sostanziale stazionarietà del mercato, ancora una volta sottraendo la censura al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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