Cessazione della materia del contendere e rinuncia accettata in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14168 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del giudizio di cassazione, senza che si debba provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. La cessazione della materia del contendere, conseguente a sopravvenuto accordo transattivo, va dichiarata in adesione alla concorde volontà delle parti e giustifica la compensazione integrale delle spese. Le pronunce di estinzione e di cessazione della materia del contendere non comportano il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Con sentenza della Corte d’appello di Firenze era stato parzialmente riformato il provvedimento di primo grado in materia di previdenza complementare: alcuni iscritti al Fondo di previdenza del personale di un istituto di credito avevano visto riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione integrativa, mentre per altri la riliquidazione era stata ridotta o negata.

Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, da un lato, uno degli iscritti, dall’altro il Fondo, il quale resisteva anche con ricorso incidentale condizionato. Nelle more del giudizio il Fondo rinunciava al ricorso nei confronti di alcuni controricorrenti, con rinuncia accettata, e successivamente le parti depositavano atto di richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente le due vicende processuali che avevano interessato il giudizio. Quanto ai controricorrenti nei cui confronti era intervenuta la rinuncia, rileva che la rinuncia stessa, essendo stata accettata, produce l’effetto estintivo del giudizio ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che non si deve provvedere sulle spese di lite.

Quanto al rapporto tra il Fondo e il ricorrente principale, il collegio dà atto della concorde volontà delle parti, le quali avevano dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo. Su tale presupposto la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

La regolazione delle spese in questo secondo rapporto segue l’intesa negoziale raggiunta: la Corte dispone la compensazione integrale, richiamando a sostegno la propria precedente pronuncia Cass. n. 10483 del 2023, che aveva adottato il medesimo criterio in ipotesi analoghe.

Da ultimo il collegio affronta il profilo del contributo unificato. Poiché si tratta di pronuncia di estinzione e di cessazione della materia del contendere, esclude che sia dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con ciò conformandosi alla disciplina che riserva quell’effetto ai soli casi di definizione del giudizio in senso sfavorevole al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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