Eccezione di prescrizione tardiva non sanata dal richiamo in rinnovazione (Cass. civ. Sez. III n. 25405 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione tardiva del convenuto a seguito della rinnovazione dell’atto di citazione dichiarato nullo non sana l’eccezione di prescrizione formulata in una precedente costituzione, a sua volta tardiva. Il richiamo per relationem a un’eccezione non tempestiva non le conferisce tempestività, poiché la validità del riferimento presuppone che l’atto richiamato sia stato posto in termini. La nullità della citazione per indeterminatezza dell’attore resta circoscritta all’atto originario e non si trasmette alla citazione rinnovata, quando quest’ultima provenga da soggetto identificabile e il collegamento con il primo attore sia accertato in fatto. La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non esige la prova di un pregiudizio ulteriore rispetto all’abuso del processo, né di malafede o di uno specifico stato soggettivo.
Il Fatto
Una società organizzatrice di trasferte sportive cita in giudizio il presidente di un’associazione di pallacanestro per il pagamento di un compenso. Il convenuto eccepisce la nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza dell’attore, essendo la società indicata con una denominazione priva di elementi identificativi. Il Tribunale accoglie l’eccezione e ordina la rinnovazione.
La nuova citazione è notificata con una diversa denominazione societaria. Il convenuto eccepisce nuovamente la nullità, oltre alla prescrizione, ma il Tribunale rigetta l’eccezione e accoglie la domanda. La Corte d’Appello conferma e condanna l’appellante alle spese per lite temeraria. Il soccombente ricorre in Cassazione con tre motivi; l’intimata non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 164, 166 e 167 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che l’eccezione di prescrizione, pur contenuta in una costituzione tardiva, sarebbe tempestiva perché richiamata nella costituzione successiva alla rinnovazione, con efficacia retroattiva. La Corte respinge la tesi.
Il Collegio osserva che il richiamo a un’eccezione contenuta in una costituzione precedente può giovare solo se quella costituzione sia stata a sua volta tempestiva. Poiché il convenuto si è costituito tardivamente in entrambe le occasioni, l’eccezione richiamata resta tardiva e non acquisisce tempestività per il solo fatto di essere riprodotta in un atto successivo. Il richiamo equivale a formularla in quel momento.
Il secondo motivo prospetta la violazione degli artt. 2700 cod. civ., 164 e 116 cod. proc. civ., contestando l’identificabilità della società attrice e sostenendo che la rinnovazione sarebbe stata compiuta da un soggetto diverso. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto, la rinnovazione è stata effettuata dalla società con denominazione ufficiale, sicché l’eventuale inesistenza formale del primo attore non incide sulla validità della seconda citazione. Inoltre, il collegamento tra le due denominazioni è stato accertato dalla Corte d’Appello come accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo censura la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo che, trattandosi di condanna pronunciabile d’ufficio, essa richiederebbe un elemento ulteriore, individuato nel pregiudizio per la controparte. La Corte dichiara la censura infondata: il ricorrente si limita a ricostruire il significato della norma senza contestare l’abuso nel caso concreto.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22405 del 2018, secondo cui non occorre un particolare pregiudizio, e quello di Cass. n. 29182 del 2019, per cui è sufficiente accertare l’abuso, non essendo necessaria la malafede. Tali accertamenti, rimessi al giudice di merito, sono insindacabili se motivati. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata.
Nota della Redazione
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