Appello su spese del giudice di pace solo per violazione processuale (Cass. civ. Sez. II n. 1517 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme che fissano gli onorari, i diritti e le indennità degli avvocati, ancorché dettate per la liquidazione giudiziale dei compensi, hanno natura sostanziale e non processuale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità non è appellabile per censure relative al quantum delle spese, restando il gravame limitato alla violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Questi ultimi identificano le linee essenziali della disciplina del rapporto sostanziale dedotto in causa, non la disciplina delle tariffe professionali. La mancanza del doppio grado di merito su tale statuizione non contrasta con la Costituzione, poiché il doppio grado non è assistito da copertura costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio una società davanti al Giudice di pace, chiedendo il rimborso di una somma pagata a titolo di imposta di registro in una procedura esecutiva. Il Giudice di pace accolse la domanda e liquidò le spese processuali in misura ritenuta non adeguata.

Il ricorrente propose appello avverso la sola statuizione sulle spese, lamentando l’inadeguatezza della liquidazione dei compensi. Il Tribunale dichiarò l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., perché le norme sulle tariffe non sono norme sul procedimento e il potere di liquidare equitativamente le spese è coerente con il potere di decidere secondo equità il merito. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla motivazione apparente della sentenza impugnata. Il principio è consolidato: la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie il Tribunale ha invece motivato sulla non appellabilità, sicché la censura è infondata.

Il nodo centrale è la qualificazione delle norme tariffarie. Il Giudice di pace aveva deciso una controversia di valore pari a Euro 176,00 e quindi secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Per interpretazione consolidata, le sentenze del Giudice di pace di valore non superiore a millecento euro si considerano sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudicante abbia applicato norme di diritto senza menzionare l’equità.

La Corte cost. n. 206/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace osservi i principi informatori della materia. Su questa base l’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. consente l’appello solo per violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie, ovvero principi regolatori della materia. Le deliberazioni che fissano i criteri per onorari, diritti e indennità degli avvocati sono però norme di carattere sostanziale, non processuale, come confermato da una giurisprudenza costante.

La Corte esclude inoltre che le tariffe professionali rientrino nei principi regolatori della materia: questi ultimi sono le linee essenziali della disciplina del rapporto dedotto in causa, non la disciplina dei compensi difensivi. Quanto alla liquidazione equitativa delle spese, rileva il quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, che nelle cause davanti al Giudice di pace di valore non superiore a millecento euro limita le spese liquidate al valore della domanda. La Corte cost. n. 157/2014 ha ritenuto ragionevole tale disciplina. L’art. 91 rileva quindi solo per la ripartizione dell’onere delle spese secondo soccombenza, non per il quantum.

Nessun contrasto giurisprudenziale impone la rimessione alle Sezioni Unite, né sussiste dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il doppio grado di merito non è assistito da copertura costituzionale e può essere bilanciato con la ragionevole durata del giusto processo. Il terzo motivo, sulla erroneità della liquidazione, è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio del provvedimento. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *