Decadenza da agevolazioni sportive dilettantistiche per pagamenti non tracciabili (Cass. civ. Sez. V n. 25510 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono del regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, la causa di decadenza prevista dall’art. 25, comma quinto, della legge n. 133 del 1999 colpisce ogni modalità di pagamento idonea a impedire la tracciabilità dei versamenti. L’emissione di assegni tratti dall’associazione su sé stessa, incassati in contanti e utilizzati per pagare atleti e collaboratori, integra tale causa perché sottrae il denaro al circuito bancario. La decadenza dall’agevolazione non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, poiché comporta il riespandersi del regime fiscale ordinario: ne deriva l’inapplicabilità retroattiva della successiva abolizione dell’onere di tracciamento. È inammissibile, infine, il ricorso che, sotto l’apparente denuncia di vizi di legge o di motivazione, solleciti una rivalutazione del merito riservata al giudice di appello.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica era stata sottoposta a verifica fiscale generale per i periodi di imposta 2007, 2008 e 2009. Con riferimento al 2009, l’amministrazione finanziaria contestava un sistema di pagamenti diretto ad aggirare la tracciabilità: l’emissione di assegni da parte dell’associazione a favore di sé stessa, incassati in contanti e impiegati per remunerare atleti e collaboratori. Rilevava inoltre l’irregolare tenuta dei libri associativi e la mancanza della documentazione contabile giustificativa dei prelievi in contante oltre la soglia di 516,46 euro.

Ne seguiva la decadenza dai benefici riservati ai sodalizi dilettantistici e il recupero a tassazione. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorreva per cassazione con sette motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il testo impugnato riprodurrebbe pedissequamente le sentenze relative ai periodi 2007 e 2008. Il motivo è infondato: pur contenendo parti eccentriche alla fattispecie, l’impianto argomentativo risponde ai capi di domanda svolti in appello e supera il minimo costituzionale richiesto. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza disamina logica, rendendo impossibile il controllo.

I motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del merito, inibita al giudice di legittimità. Essi riguardano la prova dei pagamenti, l’esistenza delle quietanze e la loro attendibilità. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione conferisce solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale delle argomentazioni, mentre spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del convincimento, valutare le prove e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Il principio del libero convincimento, fondato sugli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

I motivi quinto e sesto, trattati congiuntamente, attengono alla decadenza dai benefici per l’uso di strumenti atti a far perdere la tracciabilità dei pagamenti. La Corte osserva che il testo dell’art. 25, comma quinto, della legge n. 133 del 1999 è volutamente ampio e colpisce ogni azione tesa a impedire la tracciabilità. L’emissione di assegni verso sé stessi, con incasso e pagamento in contanti, ha lo scopo di far uscire il denaro dal circuito bancario. Il giudice di appello ha qualificato tale trasferimento, con apprezzamento di merito insindacabile, come modalità non idonea alla tracciabilità.

La Corte esclude poi che la decadenza dall’agevolazione costituisca sanzione: il riespandersi del regime fiscale ordinario impedisce di applicare retroattivamente l’abolizione dell’onere di tracciamento disposta dall’art. 19 della legge n. 158 del 2015. È respinta anche l’eccezione di giudicato interno sulla tracciabilità: la parte pubblica, integralmente vittoriosa, non aveva interesse a proporre impugnazione incidentale.

Il settimo motivo è infine inammissibile, poiché critica la valutazione del compendio probatorio. Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo quando la soluzione negativa della richiesta è implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *