La motivazione per relationem a un precedente di merito è legittima se il precedente è accessibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 16980 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può legittimamente motivare la sentenza per relationem, richiamando un precedente conforme del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario, senza che tale tecnica redazionale integri di per sé il vizio di motivazione apparente. La motivazione del precedente richiamato, se integralmente inglobata e immediatamente accessibile alle parti, diviene elemento costitutivo della pronuncia, con la conseguenza che la parte che intenda impugnare la sentenza ha l’onere di censurare specificamente anche le argomentazioni del precedente richiamato, articolando i motivi di gravame tipizzati. La diversità dell’anno d’imposta o dell’imposta controversa non rende illegittimo il rinvio, allorché concerna la medesima questione di diritto, essendo altrimenti necessario denunciare l’eventuale incongruenza motivazionale rispetto alla diversa situazione di fatto con specifici motivi.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016, il Comune di Favignana vedeva rigettare il proprio ricorso in primo grado e poi accogliere l’appello della società contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con sentenza n. 4563/2024, riconosceva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, motivando la propria decisione con il richiamo integrale ad una propria precedente sentenza resa tra le medesime parti sulla medesima questione.
Il Comune ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il mero rinvio per relationem alla sentenza n. 7689/2023, senza l’indicazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, non consentisse di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione preliminarmente inquadra il sindacato di legittimità sulla motivazione nei limiti del “minimo costituzionale” fissato dalle Sezioni Unite n. 19881/2014 e n. 8053/2014, per cui è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La pronuncia richiama il consolidato orientamento di legittimità, espresso anche da Cass. n. 33305/2025, secondo cui la motivazione per relationem a precedenti conformi, anche di merito, è espressamente prevista dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. quale tecnica redazionale volta a realizzare un’economia di scrittura, a condizione che la sentenza richiamata sia depositata in atti e quindi immediatamente accessibile alle parti. In tal caso la motivazione del precedente diviene parte integrante della pronuncia impugnata.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva individuato l’oggetto del contendere nella questione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, questione identica a quella decisa con la precedente sentenza n. 7689/2023, pur se relativa a diversa annualità e a diversa imposta. La Corte osserva che tale diversità non incide sull’identità della questione, atteso che l’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 rinvia espressamente, in tema di esenzioni IMU, alla medesima disposizione ICI.
Il ricorrente, tuttavia, non ha censurato specificamente le argomentazioni del precedente richiamato, ma si è limitato a contestare la tecnica redazionale del rinvio per relationem, deducendo l’apparenza della motivazione. Tale doglianza non può trovare accoglimento, poiché i presunti errori contenuti nella sentenza richiamata non sono riconducibili al paradigma della nullità per omessa motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente.
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Nota della Redazione
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